Art. 12.

                   Poteri della Giunta provinciale



   1.  La Giunta provinciale, con propria deliberazione, nel rispetto
dei  criteri  previsti  per il riconoscimento dell'organismo pagatore
dal  Regolamento  (CE)  n. 885/2006, impartisce direttive e indirizzi
all'APPAG,  per  le  attivita'  connesse  al  suo  funzionamento,  in
particolare:
   a)  per  la definizione degli obiettivi di gestione individuati in
relazione  alle  funzioni e attivita' stabilendo, qualora necessario,
la realizzazione di particolari obiettivi strategici;
   b) per la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali;
   c)  per la formazione dei bilanci di previsione ai sensi dell'art.
7 della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4.
   2.  Sono  sottoposti  all'approvazione della Giunta provinciale il
programma   di  attivita',  il  bilancio  preventivo  e  le  relative
variazioni, il conto consuntivo.