Art. 12. Poteri della Giunta provinciale 1. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, nel rispetto dei criteri previsti per il riconoscimento dell'organismo pagatore dal Regolamento (CE) n. 885/2006, impartisce direttive e indirizzi all'APPAG, per le attivita' connesse al suo funzionamento, in particolare: a) per la definizione degli obiettivi di gestione individuati in relazione alle funzioni e attivita' stabilendo, qualora necessario, la realizzazione di particolari obiettivi strategici; b) per la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali; c) per la formazione dei bilanci di previsione ai sensi dell'art. 7 della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4. 2. Sono sottoposti all'approvazione della Giunta provinciale il programma di attivita', il bilancio preventivo e le relative variazioni, il conto consuntivo.