Art. 13.

                       Affidamento di funzioni



   1. L'APPAG, nei limiti e con le modalita' previsti dai regolamenti
(CE)  n.  1290/2005  e  n.  885/2006,  puo'  avvalersi  di  strutture
provinciali   per  l'esercizio  delle  proprie  funzioni  o  delegare
l'esercizio  delle  medesime ad organismi esterni, mantenendo in ogni
caso in capo all'APPAG le funzioni di controllo.
   2.  L'attivita'  e'  regolata da apposite convenzioni nel rispetto
del  regolamento (CE) n. 885/2006 per quanto concerne la delega delle
funzioni.