Art. 13. Affidamento di funzioni 1. L'APPAG, nei limiti e con le modalita' previsti dai regolamenti (CE) n. 1290/2005 e n. 885/2006, puo' avvalersi di strutture provinciali per l'esercizio delle proprie funzioni o delegare l'esercizio delle medesime ad organismi esterni, mantenendo in ogni caso in capo all'APPAG le funzioni di controllo. 2. L'attivita' e' regolata da apposite convenzioni nel rispetto del regolamento (CE) n. 885/2006 per quanto concerne la delega delle funzioni.