Art. 15. Norme transitorie 1. Per quanto riguarda le attivita' connesse al funzionamento, l'APPAG inizia ad operare a seguito dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 4, comma 1, e 7, comma 3. 2. Per quanto riguarda le attivita' di organismo pagatore, l'APPAG inizia ad operare secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con cui avviene il riconoscimento ai sensi dell'art. 1, comma 8, del decreto ministeriale 27 marzo 2007. 3. In prima applicazione del presente regolamento la Giunta provinciale adotta, per l'attivita' connessa al funzionamento dell'APPAG, il programma di attivita', il bilancio annuale di previsione in termini di competenza, relativo all'esercizio finanziario 2007 e pluriennale 2007 - 2009. 4. Ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di data 27 marzo 2007, l'autorita' competente a presentare l'istanza di riconoscimento al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali viene individuata nel Presidente della Provincia Autonoma di Trento. Il presente decreto sara' pubblicato nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dellai Registrato alla Corte dei Conti il 27 agosto 2007 registro n. 1, foglio n. 14.