Art. 15.

                          Norme transitorie



   1.  Per  quanto  riguarda  le attivita' connesse al funzionamento,
l'APPAG  inizia  ad operare a seguito dell'adozione dei provvedimenti
di cui agli articoli 4, comma 1, e 7, comma 3.
   2. Per quanto riguarda le attivita' di organismo pagatore, l'APPAG
inizia  ad  operare  secondo quanto previsto dal decreto del Ministro
delle  politiche  agricole  alimentari e forestali con cui avviene il
riconoscimento   ai   sensi   dell'art.   1,  comma  8,  del  decreto
ministeriale 27 marzo 2007.
   3.  In  prima  applicazione  del  presente  regolamento  la Giunta
provinciale   adotta,   per  l'attivita'  connessa  al  funzionamento
dell'APPAG,  il  programma  di  attivita',  il  bilancio  annuale  di
previsione   in   termini   di   competenza,  relativo  all'esercizio
finanziario 2007 e pluriennale 2007 - 2009.
   4.  Ai  sensi  del  decreto  del Ministro delle politiche agricole
alimentari  e forestali di data 27 marzo 2007, l'autorita' competente
a presentare l'istanza di riconoscimento al Ministero delle politiche
agricole  alimentari  e  forestali  viene  individuata nel Presidente
della Provincia Autonoma di Trento.
   Il  presente  decreto  sara' pubblicato nel «Bollettino Ufficiale»
della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo e di farlo
osservare.
                               Dellai

   Registrato alla Corte dei Conti il 27 agosto 2007
   registro n. 1, foglio n. 14.