Art. 2.

                              Funzioni



   1.  Ai  fini di cui all'art. 1, l'APPAG svolge, in particolare, le
seguenti funzioni:
   a)  autorizzazione e controllo dei pagamenti per fissare l'importo
da  erogare  al richiedente conformemente alla normativa comunitaria,
compresi i controlli amministrativi e quelli da svolgere in loco;
   b)  esecuzione  dei pagamenti per erogare l'importo autorizzato al
richiedente o a un suo rappresentante;
   c)  contabilizzazione  dei  pagamenti  per  registrarli in formato
elettronico  nei  conti  dell'organismo  riservati distintamente alle
spese  del  Fondo  europeo  agricolo  di garanzia (FEAGA) e del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nonche' preparazione
di  sintesi periodiche di spesa, ivi incluse le dichiarazioni mensili
per  il FEAGA, trimestrali per il FEASR e annuali per la Commissione.
Nei  conti  vanno  altresi'  registrati  gli  attivi  finanziati  dai
suddetti   Fondi,   segnatamente   per   quanto  concerne  le  scorte
d'intervento, gli anticipi non liquidati, le cauzioni e i debitori;
   d)   raccordo   operativo  con  l'Agenzia  per  le  erogazioni  in
agricoltura (AGEA) e con la Commissione europea;
   e)   raccordo   con   il   ministero   competente  e  con  l'AGEA,
relativamente alle anticipazioni di cassa;
   f)  predisposizione  di  periodiche relazioni sull'andamento della
gestione   alla  Giunta  provinciale,  all'AGEA  e  alla  Commissione
europea.
   2.  L'APPAG  e'  dotata di autonomia amministrativa, finanziaria -
contabile,  tecnica  e  operativa.  Per  quanto  riguarda l'attivita'
connessa  al  funzionamento  e' sottoposta ai poteri di direttiva, di
indirizzo, sostitutivo e di controllo della Giunta provinciale.
   3.  Per  quanto  riguarda  l'attivita' specifica di gestione delle
risorse  finanziarie  FEAGA  e  FEASR,  l'APPAG  e'  sottoposta  alla
supervisione  ed  al potere sostitutivo previsti rispettivamente agli
articoli  2  e 5 del decreto ministeriale 27 marzo 2007 (Disposizioni
attuative   del   regolamento  (CE)  n.  885/2006,  relativamente  al
riconoscimento degli organismi pagatori).
   4. Ai sensi dell'art. 32 e dell'allegato A della legge provinciale
n.  3  del  2006,  il  dipartimento  di  riferimento dell'APPAG e' il
dipartimento agricoltura e alimentazione.