Art. 4. Direttore 1. All'APPAG e' preposto un direttore, nominato dalla Giunta provinciale, che lo individua tra il personale dipendente della Provincia con qualifica di dirigente, ovvero assunto a contratto secondo quanto previsto dall'art. 28 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia Autonoma di Trento). Nel primo caso l'incarico di direttore e' conferito ai sensi degli articoli 24 e 25 della medesima legge. 2. Spettano al direttore i compiti e i poteri di cui all'art. 17 della legge provinciale n. 7 del 1997. Egli provvede inoltre direttamente a: a) adottare il programma di attivita', il bilancio annuale e pluriennale e le relative variazioni, nonche' il conto consuntivo dell'APPAG; b) rilasciare la dichiarazione di affidabilita' prevista dall'allegato 2 del regolamento (CE) n. 885/2006; c) individuare le responsabilita' e le competenze dei dipendenti, inclusa la fissazione di limiti finanziari; d) verificare l'adozione delle misure idonee ad evitare il rischio di conflitto di interessi, secondo quanto previsto dall'allegato 1) del regolamento (CE) n. 885/2006; e) autorizzare studi, ricerche, seminari, pubblicazioni, attivita' didattica e formazione riguardanti le attivita' e le funzioni svolte dall'APPAG; f) rappresentare l'APPAG nei rapporti istituzionali ed in particolare con il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, con l'Unione europea (UE), con l'AGEA, con la societa' di certificazione e con i soggetti convenzionati; g) individuare le strutture provinciali, gli enti e gli organismi esterni cui affidare o delegare funzioni dell'APPAG secondo quanto previsto dall'art. 13; h) approvare i regolamenti e i manuali interni, i piani e i programmi, predisposti dalle articolazioni dell'APPAG; i) individuare le caratteristiche e i requisiti del sistema informativo dell'APPAG; j) attuare ogni altro adempimento affidato all'organismo pagatore dalla normativa comunitaria. 3. Il direttore e' responsabile dei risultati conseguiti in relazione al programma di attivita' di cui all'art. 9 e dell'efficiente utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate all'APPAG.