Art. 5.

                         Revisore dei conti



   1.  La  gestione  finanziaria,  per  quanto  riguarda  l'attivita'
connessa  al funzionamento dell'APPAG, e' soggetta al riscontro di un
revisore  dei  conti.  Il  revisore  unico,  scelto fra i soggetti in
possesso  dei  requisiti  necessari  per l'iscrizione al registro dei
revisori  contabili,  e'  nominato  dalla  Giunta  provinciale per la
durata di cinque anni.
   2.   Nell'adempimento  degli  obblighi  previsti  dalla  normativa
vigente,  il  revisore  dei  conti compie tutte le verifiche ritenute
opportune   in   ordine   all'andamento  della  gestione  ed  ha,  in
particolare, l'obbligo di esaminare il bilancio di previsione annuale
e  pluriennale  e  le  loro  variazioni,  l'assestamento  ed il conto
consuntivo. A detti atti e' allegato un parere scritto.
   3.  Al  revisore dei conti spetta un'indennita' posta a carico del
bilancio  dell'APPAG.  La  misura  dell'indennita' e' stabilita dalla
Giunta  provinciale  nei  limiti  di cui al secondo comma dell'art. 2
della legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 (Compensi ai componenti
delle commissioni, consigli e comitati comunque denominati, istituiti
presso la Provincia di Trento). Allo stesso compete altresi', qualora
non  goduto  presso  l'amministrazione  provinciale,  il  trattamento
economico  di  missione  con  le  modalita' in vigore per i dirigenti
della Provincia.