Art. 5. Revisore dei conti 1. La gestione finanziaria, per quanto riguarda l'attivita' connessa al funzionamento dell'APPAG, e' soggetta al riscontro di un revisore dei conti. Il revisore unico, scelto fra i soggetti in possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione al registro dei revisori contabili, e' nominato dalla Giunta provinciale per la durata di cinque anni. 2. Nell'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente, il revisore dei conti compie tutte le verifiche ritenute opportune in ordine all'andamento della gestione ed ha, in particolare, l'obbligo di esaminare il bilancio di previsione annuale e pluriennale e le loro variazioni, l'assestamento ed il conto consuntivo. A detti atti e' allegato un parere scritto. 3. Al revisore dei conti spetta un'indennita' posta a carico del bilancio dell'APPAG. La misura dell'indennita' e' stabilita dalla Giunta provinciale nei limiti di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 (Compensi ai componenti delle commissioni, consigli e comitati comunque denominati, istituiti presso la Provincia di Trento). Allo stesso compete altresi', qualora non goduto presso l'amministrazione provinciale, il trattamento economico di missione con le modalita' in vigore per i dirigenti della Provincia.