Art. 6.

                          Comitato tecnico



   1.  A seguito dell'avvenuto riconoscimento dell'APPAG da parte del
Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  e  forestali,  il
direttore  nomina  il  comitato  tecnico,  che resta in carica per la
durata  di  un triennio ed e' composto da tre a cinque membri esperti
in  materia  di  politiche comunitarie. Il comitato e' presieduto dal
direttore dell'APPAG.
   2.  Il  comitato  e'  organo  consultivo  dell'APPAG e ne supporta
l'attivita'  nell'applicazione  della  normativa  di  settore,  anche
elaborando  proposte  per  il  coordinamento  e  l'integrazione delle
attivita'   dell'APPAG   con   quelle   svolte   da  altre  strutture
provinciali,   regionali   o  nazionali  operanti  nell'ambito  della
gestione dei fondi comunitari.
   3.   Il  presidente  del  comitato  puo'  invitare  alle  riunioni
dell'organo esperti nelle materie oggetto di trattazione.
   4. Ai componenti del comitato tecnico spetta un'indennita' posta a
carico   del   bilancio   dell'APPAG.  La  misura dell'indennita'  e'
stabilita dalla Giunta provinciale nei limiti di cui al secondo comma
dell'art.  2  della  legge  provinciale  n.  4  del 1958. Agli stessi
compete   altresi',   qualora  non  goduto  presso  l'amministrazione
provinciale, il trattamento economico di missione con le modalita' in
vigore  per  i  dirigenti  della  Provincia,  nel  caso  in  cui  per
l'espletamento delle proprie funzioni debbano compiere viaggi.