Art. 6. Comitato tecnico 1. A seguito dell'avvenuto riconoscimento dell'APPAG da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, il direttore nomina il comitato tecnico, che resta in carica per la durata di un triennio ed e' composto da tre a cinque membri esperti in materia di politiche comunitarie. Il comitato e' presieduto dal direttore dell'APPAG. 2. Il comitato e' organo consultivo dell'APPAG e ne supporta l'attivita' nell'applicazione della normativa di settore, anche elaborando proposte per il coordinamento e l'integrazione delle attivita' dell'APPAG con quelle svolte da altre strutture provinciali, regionali o nazionali operanti nell'ambito della gestione dei fondi comunitari. 3. Il presidente del comitato puo' invitare alle riunioni dell'organo esperti nelle materie oggetto di trattazione. 4. Ai componenti del comitato tecnico spetta un'indennita' posta a carico del bilancio dell'APPAG. La misura dell'indennita' e' stabilita dalla Giunta provinciale nei limiti di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge provinciale n. 4 del 1958. Agli stessi compete altresi', qualora non goduto presso l'amministrazione provinciale, il trattamento economico di missione con le modalita' in vigore per i dirigenti della Provincia, nel caso in cui per l'espletamento delle proprie funzioni debbano compiere viaggi.