Art. 7. Struttura organizzativa e personale 1. L'APPAG e' organizzata nel rispetto dei criteri previsti per il riconoscimento dell'organismo pagatore dal regolamento (CE) n. 885/2006 e, in particolare: a) separazione delle funzioni di autorizzazione, esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti, nonche' costituzione di servizi di controllo interno e tecnico; b) ripartizione dei compiti tale da garantire che i dipendenti non svolgano contemporaneamente attivita' di autorizzazione, di pagamento o di contabilizzazione per le somme imputate al FEAGA o al FEASR e che nessun dipendente svolga uno dei compiti predetti senza che il suo lavoro sia controllato da un secondo dipendente; c) adozione di un sistema di controllo che consenta di individuare le responsabilita' e le competenze dei dipendenti nell'esercizio delle proprie funzioni. 2. L'APPAG si articola in: a) Direzione e affari generali; b) Controllo interno; c) Sistema informativo; d) Unita' tecnica e di autorizzazione; e) Unita' di esecuzione pagamenti; f) Unita' di contabilizzazione. 3. Al fine di garantire il rispetto di quanto previsto dal comma 1, la Giunta provinciale, con propria deliberazione, individua le articolazioni di cui al comma 2 organizzate in strutture di terzo livello e conferisce il relativo incarico di responsabile. 4. L'APPAG si avvale del personale della Provincia che lo gestisce attraverso le proprie strutture. In relazione a necessita' contingenti, l'APPAG puo' avvalersi direttamente, secondo quanto previsto dall'art. 37, comma 5, della legge provinciale n. 7 del 1997, di soggetti assunti con forme contrattuali flessibili. Al suddetto personale si continua ad applicare il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale della Provincia.