Art. 7.

                 Struttura organizzativa e personale



   1. L'APPAG e' organizzata nel rispetto dei criteri previsti per il
riconoscimento   dell'organismo  pagatore  dal  regolamento  (CE)  n.
885/2006 e, in particolare:
   a)  separazione  delle  funzioni  di  autorizzazione, esecuzione e
contabilizzazione  dei  pagamenti, nonche' costituzione di servizi di
controllo interno e tecnico;
   b) ripartizione dei compiti tale da garantire che i dipendenti non
svolgano contemporaneamente attivita' di autorizzazione, di pagamento
o  di  contabilizzazione  per le somme imputate al FEAGA o al FEASR e
che  nessun  dipendente  svolga uno dei compiti predetti senza che il
suo lavoro sia controllato da un secondo dipendente;
   c) adozione di un sistema di controllo che consenta di individuare
le  responsabilita'  e  le  competenze  dei dipendenti nell'esercizio
delle proprie funzioni.
   2. L'APPAG si articola in:
   a) Direzione e affari generali;
   b) Controllo interno;
   c) Sistema informativo;
   d) Unita' tecnica e di autorizzazione;
   e) Unita' di esecuzione pagamenti;
   f) Unita' di contabilizzazione.
   3.  Al  fine di garantire il rispetto di quanto previsto dal comma
1,  la  Giunta  provinciale,  con propria deliberazione, individua le
articolazioni  di  cui  al  comma 2 organizzate in strutture di terzo
livello e conferisce il relativo incarico di responsabile.
   4. L'APPAG si avvale del personale della Provincia che lo gestisce
attraverso   le   proprie   strutture.   In  relazione  a  necessita'
contingenti,  l'APPAG  puo'  avvalersi  direttamente,  secondo quanto
previsto  dall'art.  37,  comma  5,  della legge provinciale n. 7 del
1997,  di  soggetti  assunti  con  forme  contrattuali flessibili. Al
suddetto  personale si continua ad applicare il trattamento giuridico
ed economico previsto per il personale della Provincia.