Art. 8.

                         Patrimonio e mezzi



   1. L'APPAG si avvale dei beni e delle attrezzature assegnati dalla
Giunta provinciale.
   2.  La  Giunta  provinciale puo' autorizzare l'assunzione a carico
dei  competenti stanziamenti del bilancio della Provincia delle spese
per  la sede, per i beni mobili e per le attrezzature, nonche' quelle
per  la  fornitura  dei  beni  e  servizi che vengono assicurati alle
strutture provinciali con carattere di generalita'.