Art. 8. Patrimonio e mezzi 1. L'APPAG si avvale dei beni e delle attrezzature assegnati dalla Giunta provinciale. 2. La Giunta provinciale puo' autorizzare l'assunzione a carico dei competenti stanziamenti del bilancio della Provincia delle spese per la sede, per i beni mobili e per le attrezzature, nonche' quelle per la fornitura dei beni e servizi che vengono assicurati alle strutture provinciali con carattere di generalita'.