Art. 10.
                      Disposizioni transitorie

   1.  Le  disposizioni  di cui alla presente legge si applicano alle
domande  di  contributo  per le quali, alla data di entrata in vigore
della  stessa, non siano gia' stati adottati i relativi provvedimenti
di  concessione  dei contributi, fatto salvo quanto previsto al comma
2.     2.  Le  disposizioni  di  cui all'art. 8, commi 4, 5 e 6 della
legge regionale n. 84/1993, come sostituito dall'art. 4, si applicano
alle  domande  di  contributo  per  le quali, alla data di entrata in
vigore  della  presente  legge,  siano gia' stati adottati i relativi
provvedimenti di concessione, purche' i progetti di ricerca approvati
non siano conclusi.
La  presente  legge  sara'  pubblicata sul Bollettino ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.
Aosta, 11 ottobre 2007.
                      p. il Presidente: Cerise