Art. 10. Disposizioni transitorie 1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle domande di contributo per le quali, alla data di entrata in vigore della stessa, non siano gia' stati adottati i relativi provvedimenti di concessione dei contributi, fatto salvo quanto previsto al comma 2. 2. Le disposizioni di cui all'art. 8, commi 4, 5 e 6 della legge regionale n. 84/1993, come sostituito dall'art. 4, si applicano alle domande di contributo per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano gia' stati adottati i relativi provvedimenti di concessione, purche' i progetti di ricerca approvati non siano conclusi. La presente legge sara' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta. Aosta, 11 ottobre 2007. p. il Presidente: Cerise