Art. 2. Sostituzione dell'art. 2. 1. L'art. 2 della legge regionale n. 84/1993 e' sostituito dal seguente: «Art. 2. (Investimenti per la ricerca e lo sviluppo). - 1. Sono ammissibili a contributo, per attivita' di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi, le spese sostenute per: a) il personale impiegato per il progetto di ricerca; b gli strumenti e le attrezzature di nuovo acquisto nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati nel progetto di ricerca, con esclusione di impianti generali, mobili ed arredi anche se collegati con il progetto di ricerca; c i materiali per la ricerca; d le consulenze di ricerca; e) la ricerca contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato; f) le spese generali supplementari derivanti direttamente dal progetto di ricerca.».