Art. 2.
                      Sostituzione dell'art. 2.

   1.  L'art.  2  della  legge regionale n. 84/1993 e' sostituito dal
seguente:  «Art. 2. (Investimenti per la ricerca e lo sviluppo). - 1.
Sono ammissibili a contributo, per attivita' di ricerca e sviluppo di
nuovi  prodotti,  processi  produttivi  o servizi, le spese sostenute
per:
    a) il personale impiegato per il progetto di ricerca;
    b  gli strumenti e le attrezzature di nuovo acquisto nella misura
e  per il periodo in cui sono utilizzati nel progetto di ricerca, con
esclusione  di impianti generali, mobili ed arredi anche se collegati
con il progetto di ricerca;
    c i materiali per la ricerca;
    d le consulenze di ricerca;
    e)  la ricerca contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti,
acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato;
    f)  le  spese  generali  supplementari derivanti direttamente dal
progetto di ricerca.».