Art. 3.
                      Sostituzione dell'art. 7.

   1.  L'art.  7  della  legge regionale n. 84/1993 e' sostituito dal
seguente:  «Art.  7.  (Beneficiari  dei  contributi).  -  1.  Possono
usufruire dei contributi previsti dalla presente legge:
    a)  le  imprese  industriali  con  un  numero  di  dipendenti non
inferiore a dieci;
    b  i consorzi di ricerca fra imprese industriali con un numero di
dipendenti propri non inferiore a cinque;
    c i centri di ricerca con un numero di dipendenti non inferiore a
cinque  e  il cui capitale sia detenuto in misura non inferiore al 70
per cento da imprese industriali.».