Art. 3. Sostituzione dell'art. 7. 1. L'art. 7 della legge regionale n. 84/1993 e' sostituito dal seguente: «Art. 7. (Beneficiari dei contributi). - 1. Possono usufruire dei contributi previsti dalla presente legge: a) le imprese industriali con un numero di dipendenti non inferiore a dieci; b i consorzi di ricerca fra imprese industriali con un numero di dipendenti propri non inferiore a cinque; c i centri di ricerca con un numero di dipendenti non inferiore a cinque e il cui capitale sia detenuto in misura non inferiore al 70 per cento da imprese industriali.».