Art. 4.
                      Sostituzione dell'art. 8.

   1.  L'art.  8  della  legge regionale n. 84/1993 e' sostituito dal
seguente:  «Art.  8.  (Contributi per la ricerca e lo sviluppo). - 1.
Per  gli  investimenti  di  cui  all'art.  2  possono essere concessi
contributi nella misura massima:
    a)  del  50  per  cento  della  spesa ammissibile se si tratta di
ricerca  industriale, come definita dalla comunicazione 2006/C 323/01
della  Commissione,  del  30  dicembre 2006, relativa alla disciplina
comunitaria  in  materia  di  aiuti  di  Stato  a  favore di ricerca,
sviluppo e innovazione;
    b  del  25  per  cento  della  spesa  ammissibile se si tratta di
sviluppo  sperimentale,  come  definito dalla comunicazione n. 2006/C
323/01.
   2.  La  misura  massima  percentuale di cui al comma 1 puo' essere
aumentata  di  10 e di 20 punti rispettivamente per le medie e per le
piccole imprese, come definite dalla normativa comunitaria vigente.
   3.  Oltre  all'incremento  previsto dal comma 2, la misura massima
percentuale  di  cui al comma 1 puo' essere aumentata di ulteriori 15
punti,  fino  ad  un  massimo  di intensita' di aiuto pari all'80 per
cento:
    a)  in  caso  di  collaborazione effettiva tra almeno due imprese
indipendenti, con le modalita' previste dalla comunicazione n. 2006/C
323/01;
    b  in  caso  di  collaborazione  tra un'impresa e un organismo di
ricerca,  con  le  modalita'  previste  dalla comunicazione n. 2006/C
323/01.
   4. Nei limiti degli specifici stanziamenti del bilancio regionale,
i  contributi  concedibili  ad  ogni impresa non possono superare per
ogni anno i seguenti massimali di importo:
    a) per le grandi imprese, 1.000.000 di euro;
    b per le medie imprese, 500.000 euro;
    c per le piccole imprese, 250.000 euro.
   5. Nei limiti degli specifici stanziamenti del bilancio regionale,
per  le  imprese insediate nell'area industriale Cogne di Aosta, fino
al 31 dicembre 2007, non si applicano massimali di contributo.
   6.  A  decorrere  dal 1° gennaio 2008, i contributi concessi alle,
imprese  di  cui  al comma 5 non possono superare per ogni anno e per
ogni impresa i seguenti massimali di importo:
    a) per le grandi imprese, 3.000.000 di euro;
    b per le medie imprese, 1.500.000 euro;
    c per le piccole imprese, 750.000 euro.
   7.  Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di bilancio, alle
imprese insediate nell'area industriale Cogne di Aosta e' concesso un
contributo  annuo  in misura non superiore ai massimali di importo di
cui  al  comma  4. Alla fine di ogni anno, valutate le disponibilita'
residue  del bilancio regionale sui corrispondenti stanziamenti e nel
rispetto  dei  massimali  di  importo  di cui al comma 6, gli importi
disponibili  sono  impiegati  per  concedere  alle  imprese  la quota
residua  di  contributo. Nel caso in cui i predetti importi non siano
sufficienti   a  soddisfare  tutte  le  richieste,  le  risorse  sono
ripartite  tra  i  progetti in proporzione al contributo teoricamente
concedibile.
   8.  I  contributi  possono essere erogati per stati di avanzamento
del  progetto  di  ricerca. Puo' inoltre essere anticipato un importo
pari  al  massimo  al  20  per  cento del contributo concesso, previa
presentazione   di   apposita   fideiussione   bancaria   o   polizza
assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare.
   9.  Una  parte significativa dell'attivita' di ricerca deve essere
svolta  nell'ambito  del  territorio regionale. I progetti di ricerca
possono avere una durata massima di tre anni.
   10.   Per   accedere  ai  contributi,  le  grandi  imprese  devono
dimostrare l'effetto di incentivazione dell'aiuto.
11.  I  progetti di ricerca che comportano la concessione di aiuti di
importo  superiore  a  quello  previsto dalla comunicazione n. 2006/C
323/01   sono   sottoposti  al  preventivo  esame  della  Commissione
europea.».