Art. 4. Sostituzione dell'art. 8. 1. L'art. 8 della legge regionale n. 84/1993 e' sostituito dal seguente: «Art. 8. (Contributi per la ricerca e lo sviluppo). - 1. Per gli investimenti di cui all'art. 2 possono essere concessi contributi nella misura massima: a) del 50 per cento della spesa ammissibile se si tratta di ricerca industriale, come definita dalla comunicazione 2006/C 323/01 della Commissione, del 30 dicembre 2006, relativa alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione; b del 25 per cento della spesa ammissibile se si tratta di sviluppo sperimentale, come definito dalla comunicazione n. 2006/C 323/01. 2. La misura massima percentuale di cui al comma 1 puo' essere aumentata di 10 e di 20 punti rispettivamente per le medie e per le piccole imprese, come definite dalla normativa comunitaria vigente. 3. Oltre all'incremento previsto dal comma 2, la misura massima percentuale di cui al comma 1 puo' essere aumentata di ulteriori 15 punti, fino ad un massimo di intensita' di aiuto pari all'80 per cento: a) in caso di collaborazione effettiva tra almeno due imprese indipendenti, con le modalita' previste dalla comunicazione n. 2006/C 323/01; b in caso di collaborazione tra un'impresa e un organismo di ricerca, con le modalita' previste dalla comunicazione n. 2006/C 323/01. 4. Nei limiti degli specifici stanziamenti del bilancio regionale, i contributi concedibili ad ogni impresa non possono superare per ogni anno i seguenti massimali di importo: a) per le grandi imprese, 1.000.000 di euro; b per le medie imprese, 500.000 euro; c per le piccole imprese, 250.000 euro. 5. Nei limiti degli specifici stanziamenti del bilancio regionale, per le imprese insediate nell'area industriale Cogne di Aosta, fino al 31 dicembre 2007, non si applicano massimali di contributo. 6. A decorrere dal 1° gennaio 2008, i contributi concessi alle, imprese di cui al comma 5 non possono superare per ogni anno e per ogni impresa i seguenti massimali di importo: a) per le grandi imprese, 3.000.000 di euro; b per le medie imprese, 1.500.000 euro; c per le piccole imprese, 750.000 euro. 7. Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di bilancio, alle imprese insediate nell'area industriale Cogne di Aosta e' concesso un contributo annuo in misura non superiore ai massimali di importo di cui al comma 4. Alla fine di ogni anno, valutate le disponibilita' residue del bilancio regionale sui corrispondenti stanziamenti e nel rispetto dei massimali di importo di cui al comma 6, gli importi disponibili sono impiegati per concedere alle imprese la quota residua di contributo. Nel caso in cui i predetti importi non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste, le risorse sono ripartite tra i progetti in proporzione al contributo teoricamente concedibile. 8. I contributi possono essere erogati per stati di avanzamento del progetto di ricerca. Puo' inoltre essere anticipato un importo pari al massimo al 20 per cento del contributo concesso, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare. 9. Una parte significativa dell'attivita' di ricerca deve essere svolta nell'ambito del territorio regionale. I progetti di ricerca possono avere una durata massima di tre anni. 10. Per accedere ai contributi, le grandi imprese devono dimostrare l'effetto di incentivazione dell'aiuto. 11. I progetti di ricerca che comportano la concessione di aiuti di importo superiore a quello previsto dalla comunicazione n. 2006/C 323/01 sono sottoposti al preventivo esame della Commissione europea.».