Art. 5.
                     Sostituzione dell'art. 11.

   1.  L'art.  11  della legge regionale n. 84/1993 e' sostituito dal
seguente: «Art. 11. (Procedure) - 1. Le domande dirette ad ottenere i
contributi  di cui all'art. 8 devono essere presentate alla struttura
regionale competente in materia di industria.
   2.  I  contributi  sono  concessi,  previa  istruttoria  svolta da
Finaosta  S.p.a.  e  successivo  esame  e  valutazione  da  parte del
comitato  tecnico  di cui all'art. 12, con deliberazione della Giunta
regionale,   che  provvede  contestualmente  al  trasferimento  delle
risorse  necessarie.  Finaosta  S.p.a.  eroga i contributi sulla base
della  verifica tecnico-amministrativa delle spese e del controllo di
risultato dell'attivita' di ricerca.
   3.  I  criteri,  le  modalita'  e ogni altro adempimento o aspetto
relativo  alla  concessione,  al diniego e alla revoca dei contributi
sono   stabiliti   con   deliberazione  della  Giunta  regionale,  da
pubblicare   nel   Bollettino  ufficiale  della  Regione.  La  Giunta
regionale  puo' prevedere, ove necessario, criteri e modalita' per la
formazione di apposite graduatorie.».