Art. 6. Sostituzione dell'art. 12. 1. L'art. 12 della legge regionale n. 84/1993 e' sostituito dal seguente: «Art. 12. (Comitato tecnico) - 1. Per l'esame e la valutazione delle domande di contributo, nonche' per il successivo monitoraggio dei progetti approvati e per la verifica dei risultati, e' costituito un comitato tecnico nominato con deliberazione della Giunta regionale e composto da: a il dirigente di primo livello della struttura regionale competente in materia di industria, o suo delegato, con funzioni di presidente; b un esperto individuato da Finaosta S.p.a.; c un esperto di organizzazione aziendale individuato da Confindustria Valle d'Aosta; d un esperto di informatica con conoscenze particolari nel campo dei sistemi di automazione, industriale; e) un esperto di economia industriale; f) un esperto di ingegneria industriale; g) un esperto di organizzazione e controllo della qualita' aziendale; h) un funzionario della struttura regionale competente in materia di industria, individuato dal dirigente della stessa. 2. Il comitato tecnico e' nominato ogni tre anni su proposta dell'assessore regionale competente in materia di industria. 3. I compiti di segreteria del comitato tecnico sono assicurati da un funzionario della struttura regionale competente in materia di industria. 4. Ai componenti del comitato tecnico, con esclusione del personale regionale, e' corrisposto per ogni riunione un compenso lordo pari a quanto stabilito con deliberazione della Giunta regionale, oltre al rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per il personale regionale.».