Art. 6.
                     Sostituzione dell'art. 12.

   1.  L'art.  12  della legge regionale n. 84/1993 e' sostituito dal
seguente:  «Art.  12.  (Comitato  tecnico)  -  1.  Per  l'esame  e la
valutazione  delle  domande  di contributo, nonche' per il successivo
monitoraggio  dei progetti approvati e per la verifica dei risultati,
e'  costituito  un  comitato tecnico nominato con deliberazione della
Giunta regionale e composto da:
    a  il  dirigente  di  primo  livello  della  struttura  regionale
competente  in  materia di industria, o suo delegato, con funzioni di
presidente;
    b un esperto individuato da Finaosta S.p.a.;
    c   un   esperto   di  organizzazione  aziendale  individuato  da
Confindustria Valle d'Aosta;
    d  un esperto di informatica con conoscenze particolari nel campo
dei sistemi di automazione, industriale;
    e) un esperto di economia industriale;
    f) un esperto di ingegneria industriale;
    g)  un  esperto  di  organizzazione  e  controllo  della qualita'
aziendale;
    h) un funzionario della struttura regionale competente in materia
di industria, individuato dal dirigente della stessa.
   2.  Il  comitato  tecnico  e'  nominato  ogni tre anni su proposta
dell'assessore regionale competente in materia di industria.
   3. I compiti di segreteria del comitato tecnico sono assicurati da
un  funzionario  della  struttura  regionale competente in materia di
industria.
   4.   Ai  componenti  del  comitato  tecnico,  con  esclusione  del
personale  regionale,  e'  corrisposto  per ogni riunione un compenso
lordo   pari  a  quanto  stabilito  con  deliberazione  della  Giunta
regionale,  oltre  al  rimborso  delle  spese di viaggio nella misura
prevista per il personale regionale.».