Art. 7. Sostituzione dell'art. 13. 1. L'art. 13 della legge regionale n. 84/1993 e' sostituito dal seguente: «Art. 13. (Controlli). - 1. I beneficiari dei contributi previsti dalla presente legge, entro tre mesi dalla realizzazione dei progetti di ricerca approvati, provvedono a presentare a Finaosta S.p.a. una relazione tecnica che illustri le modalita' di attuazione degli interventi, l'avvenuta realizzazione degli stessi e i risultati conseguiti. Finaosta S.p.a., valutata la relazione, trasmette alla struttura regionale competente in materia di industria le conclusioni in merito alla corretta utilizzazione del contributo.».