Art. 7.
                     Sostituzione dell'art. 13.

   1.  L'art.  13  della legge regionale n. 84/1993 e' sostituito dal
seguente:  «Art.  13.  (Controlli). - 1. I beneficiari dei contributi
previsti dalla presente legge, entro tre mesi dalla realizzazione dei
progetti  di  ricerca  approvati,  provvedono a presentare a Finaosta
S.p.a.  una relazione tecnica che illustri le modalita' di attuazione
degli interventi, l'avvenuta realizzazione degli stessi e i risultati
conseguiti.  Finaosta  S.p.a.,  valutata la relazione, trasmette alla
struttura regionale competente in materia di industria le conclusioni
in merito alla corretta utilizzazione del contributo.».