Art. 8.
                     Sostituzione dell'art. 14.

   1.  L'art.  14  della legge regionale n. 84/1993 e' sostituito dal
seguente:  «Art.  14.  (Revoca  dei  contributi).  - 1. Comportano la
revoca del contributo concesso:
    a  la  mancata  presentazione  della  relazione  tecnica  di  cui
all'art. 13;
    b  la messa in liquidazione volontaria o la cessazione volontaria
dell'attivita'  da  parte del beneficiario nel caso in cui non vi sia
un soggetto subentrante che continui il progetto di ricerca;
    c l'ingiustificata interruzione del progetto.
   2.  La  revoca del contributo puo' essere disposta anche in misura
parziale, purche' proporzionale all'inadempimento riscontrato.
   3.  La  revoca comporta la restituzione del contributo, maggiorato
degli   interessi   legali,   nel  termine  di  trenta  giorni  dalla
comunicazione  del  provvedimento  di revoca. La mancata restituzione
entro  tale  termine comporta il divieto per il soggetto inadempiente
di beneficiare di ogni agevolazione prevista dalla presente legge per
un  periodo  di  cinque  anni,  decorrente  dalla  comunicazione  del
provvedimento di revoca.».