Art. 8. Sostituzione dell'art. 14. 1. L'art. 14 della legge regionale n. 84/1993 e' sostituito dal seguente: «Art. 14. (Revoca dei contributi). - 1. Comportano la revoca del contributo concesso: a la mancata presentazione della relazione tecnica di cui all'art. 13; b la messa in liquidazione volontaria o la cessazione volontaria dell'attivita' da parte del beneficiario nel caso in cui non vi sia un soggetto subentrante che continui il progetto di ricerca; c l'ingiustificata interruzione del progetto. 2. La revoca del contributo puo' essere disposta anche in misura parziale, purche' proporzionale all'inadempimento riscontrato. 3. La revoca comporta la restituzione del contributo, maggiorato degli interessi legali, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca. La mancata restituzione entro tale termine comporta il divieto per il soggetto inadempiente di beneficiare di ogni agevolazione prevista dalla presente legge per un periodo di cinque anni, decorrente dalla comunicazione del provvedimento di revoca.».