Art. 9. Sostituzione dell'art. 15. 1. L'art. 15 della legge regionale n. 84/1993 e' sostituito dal seguente: «Art. 15. (Divieto di cumulo). - 1. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con analoghe provvidenze previste per gli stessi interventi dalla normativa comunitaria, statale o regionale vigente.».