Art. 9.
                     Sostituzione dell'art. 15.

   1.  L'art.  15  della legge regionale n. 84/1993 e' sostituito dal
seguente:  «Art.  15.  (Divieto  di cumulo). - 1. I contributi di cui
alla  presente  legge  non  sono  cumulabili con analoghe provvidenze
previste  per  gli  stessi  interventi  dalla  normativa comunitaria,
statale o regionale vigente.».