Art. 2. Imprese industriali 1. Sono imprese industriali le imprese individuali, le societa' di persone o di capitali che esercitano: a) una delle attivita' di cui alle sezioni C, D, E o F della classificazione Ateco dell'Istituto nazionale di statistica, oppure b) un'attivita' classificata, ai sensi della legge provinciale sull'ordinamento dei servizi, quale attivita' di servizi industriali. 2. Le imprese di cui al comma 1 devono avere almeno due delle seguenti caratteristiche: a) produzione o servizio prevalentemente in serie; b) organizzazione aziendale separata in una unita' produttiva ed in una unita' amministrativa con separata gestione delle unita' e del personale e l'eventuale collaborazione dell'imprenditore limitata alle attivita' dirigenziali; c) produzione dei beni e svolgimento dei servizi con prevalente divisione sistematica del lavoro.