Art. 2.

                         Imprese industriali



   1. Sono imprese industriali le imprese individuali, le societa' di
persone o di capitali che esercitano:
   a)  una  delle  attivita'  di  cui  alle sezioni C, D, E o F della
classificazione Ateco dell'Istituto nazionale di statistica, oppure
   b)  un'attivita'  classificata,  ai  sensi della legge provinciale
sull'ordinamento dei servizi, quale attivita' di servizi industriali.
   2.  Le  imprese  di  cui  al comma 1 devono avere almeno due delle
seguenti caratteristiche:
   a) produzione o servizio prevalentemente in serie;
   b)  organizzazione  aziendale separata in una unita' produttiva ed
in una unita' amministrativa con separata gestione delle unita' e del
personale  e  l'eventuale  collaborazione  dell'imprenditore limitata
alle attivita' dirigenziali;
   c)  produzione  dei  beni e svolgimento dei servizi con prevalente
divisione sistematica del lavoro.