Art. 4. Sanzioni amministrative 1. La competenza per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle norme statali e provinciali, in caso di esercizio di un'attivita' industriale senza il possesso dei prescritti requisiti professionali, e' delegata alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano, alla quale pervengono i relativi introiti.