Art. 4.

                       Sanzioni amministrative



   1.  La competenza per l'applicazione delle sanzioni amministrative
previste  dalle  norme statali e provinciali, in caso di esercizio di
un'attivita'  industriale  senza il possesso dei prescritti requisiti
professionali,  e'  delegata  alla  Camera  di  commercio, industria,
artigianato  e  agricoltura  di  Bolzano,  alla  quale  pervengono  i
relativi introiti.