ALLEGATO . Regolamento per la determinazione dei criteri di riparto e delle modalita' procedurali per l'accesso ai contributi finalizzati all'erogazione delle prestazioni assistenziali a favore di soggetti mutilati e invalidi del lavoro e audiolesi di cui all'art. 4, commi 22, 23, 24 e 25 della legge regionale 23 gennaio 2007 n. 1. Art. 1. O g g e t t o 1. Il presente Regolamento individua i criteri di riparto a favore dei comuni della Regione dei contributi finalizzati all'erogazione, in favore dei soggetti mutilati e invalidi del lavoro e dei soggetti audiolesi, delle prestazioni assistenziali individuate negli atti di indirizzo approvati dalla giunta regionale e le modalita' procedurali per l'accesso ai singoli interventi da parte dei soggetti beneficiari, cosi' come previsto ai commi 22, 23, 24 e 25 dell'art. 4 della legge regionale 23 gennaio 2007 n.1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia- legge finanziaria 2007). Art. 2. Beneficiari 1. Beneficiari di contributi per le prestazioni individuate dagli atti di indirizzo approvati dalla giunta regionale sono i soggetti mutilati e invalidi del lavoro e i soggetti audiolesi. 2. I contributi indicati nell'atto di indirizzo approvato dalla giunta regionale per le spese di «rieducazione fonetica e didattica a favore di minorati dell'udito e della parola minorenni», possono essere concessi anche dopo il raggiungimento della maggiore eta' fino al conseguimento del diploma di scuola media superiore. 3. Per accedere ai contributi, i beneficiari non sono soggetti a valutazione della situazione reddituale. Art. 3. Modalita' di concessione di contributi 1. I beneficiari inoltrano la domanda di contributo per le prestazioni assistenziali nella misura massima consentita dall'atto di indirizzo di cui al comma 22 dell'art. 4 della legge regionale 1/2007, al comune di residenza nelle forme e nei modi dal comune stesso indicati, anche tramite le Associazioni di categoria; 2. Per le prestazioni a favore dei soggetti audiolesi, riferite a progetti di rieducazione fonetica e didattica, e' facolta' dell'esercente la potesta' genitoriale la scelta del professionista cui affidarne la conduzione. Alla domanda di contributo e' allegato il progetto dettagliato dell'intervento; 3. Le risorse regionali ripartite ai comuni ai sensi dell'art. 4, sono erogate ai beneficiari in maniera proporzionale alle richieste presentate. I contributi cosi' determinati possono essere integrati dai comuni con fondi propri; Art. 4. Criteri di riparto ai comuni 1. La quota annualmente destinata con deliberazione della giunta regionale alle prestazioni in favore dei soggetti mutilati e invalidi del lavoro e in favore dei soggetti audiolesi e' ripartita tra i comuni in maniera proporzionale alle richieste dagli stessi presentate. Art. 5. Modalita' di presentazione delle domande 1. Le domande di contributo, redatte secondo gli allegati A e B, sono presentate dai comuni alla Direzione centrale salute e protezione sociale entro il 30 settembre di ogni anno. Art. 6 Rendicontazione 1. La rendicontazione e' effettuata ai sensi di quanto disposto dall'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nei termini stabiliti nel decreto di concessione. Art. 7. Norma transitoria 1. Per l'anno 2007 sono fatte salve le domande gia' presentate dai Comuni. Art. 8. Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Illy (Omissis)