ALLEGATO .
  Regolamento  per  la  determinazione dei criteri di riparto e delle
modalita'   procedurali   per  l'accesso  ai  contributi  finalizzati
all'erogazione  delle  prestazioni assistenziali a favore di soggetti
mutilati  e  invalidi del lavoro e audiolesi di cui all'art. 4, commi
22, 23, 24 e 25 della legge regionale 23 gennaio 2007 n. 1.
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
  1.  Il presente Regolamento individua i criteri di riparto a favore
dei  comuni  della Regione dei contributi finalizzati all'erogazione,
in  favore dei soggetti mutilati e invalidi del lavoro e dei soggetti
audiolesi,  delle prestazioni assistenziali individuate negli atti di
indirizzo approvati dalla giunta regionale e le modalita' procedurali
per   l'accesso   ai   singoli   interventi  da  parte  dei  soggetti
beneficiari, cosi' come previsto ai commi 22, 23, 24 e 25 dell'art. 4
della  legge  regionale  23  gennaio  2007  n.1  (Disposizioni per la
formazione  del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia- legge finanziaria 2007).
                               Art. 2.
                             Beneficiari
  1.  Beneficiari  di contributi per le prestazioni individuate dagli
atti  di  indirizzo  approvati dalla giunta regionale sono i soggetti
mutilati e invalidi del lavoro e i soggetti audiolesi.
  2.  I  contributi  indicati  nell'atto di indirizzo approvato dalla
giunta regionale per le spese di «rieducazione fonetica e didattica a
favore  di  minorati  dell'udito  e  della parola minorenni», possono
essere concessi anche dopo il raggiungimento della maggiore eta' fino
al conseguimento del diploma di scuola media superiore.
  3.  Per  accedere  ai contributi, i beneficiari non sono soggetti a
valutazione della situazione reddituale.
                               Art. 3.
               Modalita' di concessione di contributi
  1.  I  beneficiari  inoltrano  la  domanda  di  contributo  per  le
prestazioni  assistenziali  nella misura massima consentita dall'atto
di  indirizzo  di  cui  al comma 22 dell'art. 4 della legge regionale
1/2007,  al  comune  di  residenza  nelle forme e nei modi dal comune
stesso indicati, anche tramite le Associazioni di categoria;
  2.  Per  le prestazioni a favore dei soggetti audiolesi, riferite a
progetti   di   rieducazione   fonetica   e  didattica,  e'  facolta'
dell'esercente  la  potesta' genitoriale la scelta del professionista
cui  affidarne  la conduzione. Alla domanda di contributo e' allegato
il progetto dettagliato dell'intervento;
  3.  Le  risorse regionali ripartite ai comuni ai sensi dell'art. 4,
sono  erogate  ai beneficiari in maniera proporzionale alle richieste
presentate.  I  contributi cosi' determinati possono essere integrati
dai comuni con fondi propri;
                               Art. 4.
                    Criteri di riparto ai comuni
  1.  La  quota  annualmente destinata con deliberazione della giunta
regionale alle prestazioni in favore dei soggetti mutilati e invalidi
del  lavoro  e  in  favore  dei soggetti audiolesi e' ripartita tra i
comuni   in   maniera   proporzionale  alle  richieste  dagli  stessi
presentate.
                               Art. 5.
              Modalita' di presentazione delle domande
  1.  Le  domande  di contributo, redatte secondo gli allegati A e B,
sono   presentate   dai  comuni  alla  Direzione  centrale  salute  e
protezione sociale entro il 30 settembre di ogni anno.
                               Art. 6
                           Rendicontazione
  1.  La  rendicontazione  e'  effettuata ai sensi di quanto disposto
dall'art.  42  della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico
delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso), nei termini stabiliti nel decreto di concessione.
                               Art. 7.
                          Norma transitoria
  1.  Per l'anno 2007 sono fatte salve le domande gia' presentate dai
Comuni.
                               Art. 8.
                          Entrata in vigore
  1.  Il  presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  sul  Bollettino  ufficiale  della
Regione.
  Visto, il Presidente: Illy
  (Omissis)