Art. 10. Esito negativo della verifica - Promulgazione della legge statutaria 1. Se l'Ufficio di Presidenza dichiara l'irregolarita' della richiesta di referendum derivante da accertati difetti circa il numero, le attestazioni di qualita' di elettore dei sottoscrittori o le autenticazioni e ove sia trascorso il termine di tre mesi dalla pubblicazione notiziale della deliberazione legislativa statutaria di cui all'art. 2, comma 2, e non sia pendente giudizio di legittimita' costituzionale promosso dal Governo della Repubblica, la legge statutaria viene promulgata dal Presidente della Giunta regionale, entro cinque giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione dell'ufficio di Presidenza di cui all'art. 9, comma 2, con la formula: «Il Consiglio regionale ha approvato; la richiesta di referendum presentata in data ....................... e' stata dichiarata irregolare dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con atto pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione in data ........................... il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge statutaria», cui segue il testo della legge e la formula conclusiva: «La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge statutaria della Regione Lombardia.».