Art. 10.
Esito negativo della verifica - Promulgazione della legge statutaria

   1.  Se  l'Ufficio  di  Presidenza  dichiara  l'irregolarita' della
richiesta  di  referendum  derivante  da  accertati  difetti circa il
numero,  le attestazioni di qualita' di elettore dei sottoscrittori o
le  autenticazioni  e  ove sia trascorso il termine di tre mesi dalla
pubblicazione notiziale della deliberazione legislativa statutaria di
cui  all'art. 2, comma 2, e non sia pendente giudizio di legittimita'
costituzionale  promosso  dal  Governo  della  Repubblica,  la  legge
statutaria  viene  promulgata  dal Presidente della Giunta regionale,
entro  cinque  giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione
dell'ufficio  di  Presidenza  di  cui  all'art.  9,  comma  2, con la
formula:  «Il  Consiglio  regionale  ha  approvato;  la  richiesta di
referendum   presentata  in  data  .......................  e'  stata
dichiarata   irregolare  dall'Ufficio  di  Presidenza  del  Consiglio
regionale  con atto pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione
in   data  ...........................  il  Presidente  della  Giunta
regionale  promulga la seguente legge statutaria», cui segue il testo
della legge e la formula conclusiva: «La presente legge e' pubblicata
nel  Bollettino  ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque
spetti  di  osservarla  e farla osservare come legge statutaria della
Regione Lombardia.».