Art. 12. Iniziativa referendaria dei consiglieri regionali 1. Quando la richiesta di referendum e' effettuata da un quinto dei componenti il Consiglio regionale, le sottoscrizioni dei richiedenti sono autenticate dal Presidente del Consiglio regionale o da un dirigente del Consiglio da lui delegato, con attestazione che i richiedenti sono consiglieri regionali in carica. Non e' necessaria alcuna altra documentazione. 2. Nella richiesta referendaria i consiglieri regionali sottoscrittori designano, tra di loro, tre rappresentanti. Questi ultimi curano il deposito della richiesta presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Il responsabile del procedimento, individuato dall'Ufficio di Presidenza, redige apposito verbale attestante il giorno e l'ora dell'avvenuto deposito e la designazione dei rappresentanti. Il verbale e' sottoscritto dal responsabile del procedimento e dai rappresentanti. I tre rappresentanti eleggono domicilio presso i rispettivi gruppi consiliari in Consiglio regionale. 3. Il responsabile del procedimento, entro tre giorni dal deposito, invia il verbale di cui al comma 2, insieme alla richiesta sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri contenente il quesito referendario, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta, regionale che ne cura la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, indicendo il relativo referendum a norma dell'art. 11. 4. Salvo quanto disposto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dalla presente legge per l'iniziativa referendaria popolare.