Art. 12.
          Iniziativa referendaria dei consiglieri regionali

   1.  Quando  la  richiesta di referendum e' effettuata da un quinto
dei   componenti   il  Consiglio  regionale,  le  sottoscrizioni  dei
richiedenti sono autenticate dal Presidente del Consiglio regionale o
da un dirigente del Consiglio da lui delegato, con attestazione che i
richiedenti  sono  consiglieri regionali in carica. Non e' necessaria
alcuna altra documentazione.
   2.   Nella   richiesta   referendaria   i   consiglieri  regionali
sottoscrittori  designano,  tra  di  loro, tre rappresentanti. Questi
ultimi  curano  il  deposito  della  richiesta  presso  l'Ufficio  di
Presidenza del Consiglio regionale. Il responsabile del procedimento,
individuato  dall'Ufficio  di  Presidenza,  redige  apposito  verbale
attestante il giorno e l'ora dell'avvenuto deposito e la designazione
dei  rappresentanti.  Il verbale e' sottoscritto dal responsabile del
procedimento  e  dai  rappresentanti.  I  tre rappresentanti eleggono
domicilio   presso   i  rispettivi  gruppi  consiliari  in  Consiglio
regionale.
   3.   Il  responsabile  del  procedimento,  entro  tre  giorni  dal
deposito,  invia il verbale di cui al comma 2, insieme alla richiesta
sottoscritta  da  almeno  un  quinto  dei  consiglieri  contenente il
quesito  referendario,  al  Presidente  del  Consiglio regionale e al
Presidente  della  Giunta, regionale che ne cura la pubblicazione nel
Bollettino  ufficiale della Regione, indicendo il relativo referendum
a norma dell'art. 11.
   4.  Salvo  quanto  disposto dal presente articolo si applicano, in
quanto  compatibili, le disposizioni dettate dalla presente legge per
l'iniziativa referendaria popolare.