Art. 16. Proclamazione dei risultati - Promulgazione o decadenza 1. Per la validita' della consultazione referendaria non e' richiesta la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto al voto. 2. Nel caso in cui le risposte «SI» costituiscano la maggioranza dei voti validi, il Presidente della Giunta regionale, sulla base del verbale trasmessogli dall'Ufficio regionale per il referendum ed entro cinque giorni dal ricevimento dello stesso, promulga la legge statutaria adottando la seguente formula: «Il Consiglio regionale ha approvato; il referendum svoltosi in data ......................... ha dato esito favorevole; il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge statutaria:» cui segue il testo della legge. In calce viene adottata la seguente formula: «La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge statutaria della Regione Lombardia.». 3. Nel caso in cui le risposte «NO» costituiscano la maggioranza dei voti validi o siano in numero uguale ai voti validi contenenti la risposta «SI» la deliberazione legislativa statutaria risulta non approvata dal referendum. Il Presidente della Giunta regionale, sulla base del verbale trasmessogli dall'Ufficio regionale per il referendum ed entro cinque giorni dal ricevimento dello stesso, cura la pubblicazione del risultato nel Bollettino ufficiale della Regione. La deliberazione legislativa statutaria non approvata dal referendum decade.