Art. 16.
       Proclamazione dei risultati - Promulgazione o decadenza

1. Per la validita' della consultazione referendaria non e' richiesta
la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto al voto.
2.  Nel caso in cui le risposte «SI» costituiscano la maggioranza dei
voti  validi,  il  Presidente  della Giunta regionale, sulla base del
verbale  trasmessogli  dall'Ufficio  regionale  per  il referendum ed
entro  cinque  giorni dal ricevimento dello stesso, promulga la legge
statutaria  adottando la seguente formula: «Il Consiglio regionale ha
approvato;  il  referendum svoltosi in data .........................
ha  dato  esito  favorevole;  il  Presidente  della  Giunta regionale
promulga  la  seguente  legge  statutaria:»  cui segue il testo della
legge.  In  calce  viene  adottata  la seguente formula: «La presente
legge  e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto
obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge
statutaria della Regione Lombardia.».
3.  Nel caso in cui le risposte «NO» costituiscano la maggioranza dei
voti  validi  o  siano  in numero uguale ai voti validi contenenti la
risposta  «SI»  la  deliberazione  legislativa statutaria risulta non
approvata dal referendum. Il Presidente della Giunta regionale, sulla
base   del   verbale   trasmessogli  dall'Ufficio  regionale  per  il
referendum  ed entro cinque giorni dal ricevimento dello stesso, cura
la   pubblicazione  del  risultato  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione.  La  deliberazione  legislativa statutaria non approvata dal
referendum decade.