Art. 17. Sospensione dei termini a seguito di impugnazione governativa 1. Nel caso in cui il Governo della Repubblica promuova la questione di legittimita' costituzionale della deliberazione legislativa statutaria, la notizia dell'avvenuta notificazione del ricorso e' immediatamente comunicata dal Presidente del Consiglio regionale ai rappresentanti dei sottoscrittori del referendum ed e' tempestivamente pubblicata mediante avviso nel Bollettino ufficiale della Regione a cura del Presidente della Regione. 2. A far data dalla pubblicazione di cui al comma 1, la decorrenza del termine di tre mesi di cui all'art.2 e' sospesa ed ogni attivita' ed operazione relativa al referendum, ivi compresa la presentazione di nuove richieste, e' preclusa. 3. Nel caso in cui la Corte costituzionale dichiari infondata o ritenga inammissibile la questione di legittimita', le attivita' e le operazioni referendarie eventualmente gia' compiute sono fatte salve e il termine per la proposizione del referendum riprende a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, a cura del Presidente della Regione, della notizia dell'avvenuto deposito della decisione della Corte costituzionale. 4. Nel caso in cui la Corte costituzionale accolga in tutto o in parte la questione di costituzionalita', le attivita' e le operazioni referendarie gia' compiute perdono efficacia e il Consiglio regionale delibera sui provvedimenti consequenziali da adottare.