Art. 17.
    Sospensione dei termini a seguito di impugnazione governativa

1.  Nel caso in cui il Governo della Repubblica promuova la questione
di   legittimita'   costituzionale  della  deliberazione  legislativa
statutaria,  la  notizia  dell'avvenuta  notificazione del ricorso e'
immediatamente  comunicata  dal Presidente del Consiglio regionale ai
rappresentanti    dei    sottoscrittori    del   referendum   ed   e'
tempestivamente  pubblicata  mediante avviso nel Bollettino ufficiale
della Regione a cura del Presidente della Regione.
2.  A  far  data dalla pubblicazione di cui al comma 1, la decorrenza
del termine di tre mesi di cui all'art.2 e' sospesa ed ogni attivita'
ed  operazione  relativa al referendum, ivi compresa la presentazione
di nuove richieste, e' preclusa.
3.  Nel  caso  in  cui  la  Corte costituzionale dichiari infondata o
ritenga inammissibile la questione di legittimita', le attivita' e le
operazioni  referendarie eventualmente gia' compiute sono fatte salve
e  il termine per la proposizione del referendum riprende a decorrere
dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, a
cura  del  Presidente  della  Regione,  della  notizia  dell'avvenuto
deposito della decisione della Corte costituzionale.
4.  Nel  caso  in  cui  la Corte costituzionale accolga in tutto o in
parte la questione di costituzionalita', le attivita' e le operazioni
referendarie gia' compiute perdono efficacia e il Consiglio regionale
delibera sui provvedimenti consequenziali da adottare.