Art. 18. Mutamento dell'oggetto del referendum 1. Entro i tre mesi dalla pubblicazione di cui all'art. 2, il Consiglio regionale puo' abrogare o modificare la deliberazione legislativa statutaria. 2. Nel caso di abrogazione parziale o modifica, la deliberazione legislativa statutaria si considera come nuova deliberazione legislativa ed e' quindi approvata e pubblicata secondo quanto disposto dall'art. 2. Le attivita' e le operazioni referendarie eventualmente compiute sulla deliberazione legislativa statutaria oggetto di modifica perdono efficacia, a condizione che i mutamenti non siano meramente formali.