Art. 18.
                Mutamento dell'oggetto del referendum

1.  Entro  i  tre  mesi  dalla  pubblicazione  di  cui all'art. 2, il
Consiglio  regionale  puo'  abrogare  o  modificare  la deliberazione
legislativa statutaria.
2.  Nel  caso  di  abrogazione  parziale o modifica, la deliberazione
legislativa   statutaria   si   considera  come  nuova  deliberazione
legislativa  ed  e'  quindi  approvata  e  pubblicata  secondo quanto
disposto  dall'art.  2.  Le  attivita'  e  le operazioni referendarie
eventualmente  compiute  sulla  deliberazione  legislativa statutaria
oggetto  di  modifica perdono efficacia, a condizione che i mutamenti
non siano meramente formali.