Art. 19.
Sospensione  dei  termini  del  referendum  a seguito di scioglimento
           anticipato o di rinnovo del Consiglio regionale

1.  In  caso  di  scioglimento  anticipato o di rinnovo del Consiglio
regionale,  le  operazioni  referendarie  sono  sospese  nel  periodo
intercorrente  tra  la  pubblicazione  del  decreto  di indizione dei
comizi  elettorali  e  i  sei  mesi successivi all'elezione del nuovo
Consiglio.
2.  Ai  sensi  dell'art.  11,  qualora  l'ufficio di Presidenza abbia
dichiarato   la   regolarita'   della  richiesta  di  referendum,  il
referendum  puo'  essere  indetto  e avere luogo contestualmente alle
elezioni del Consiglio regionale.