Art. 19. Sospensione dei termini del referendum a seguito di scioglimento anticipato o di rinnovo del Consiglio regionale 1. In caso di scioglimento anticipato o di rinnovo del Consiglio regionale, le operazioni referendarie sono sospese nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e i sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio. 2. Ai sensi dell'art. 11, qualora l'ufficio di Presidenza abbia dichiarato la regolarita' della richiesta di referendum, il referendum puo' essere indetto e avere luogo contestualmente alle elezioni del Consiglio regionale.