Art. 2.
 Pubblicazione notiziale della deliberazione legislativa statutaria

   1.  La  deliberazione  legislativa  statutaria, approvata ai sensi
dell'art.123,  secondo  comma,  della  Costituzione, e' trasmessa dal
Presidente   del  Consiglio  regionale  al  Presidente  della  Giunta
regionale, entro cinque giorni dalla data della seconda deliberazione
del Consiglio regionale, con attestazione dell'avvenuta approvazione.
   2.  Il  Presidente della Giunta regionale, entro cinque giorni dal
ricevimento,   provvede   alla   pubblicazione   della  deliberazione
legislativa  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione,  priva della
formula  di promulgazione e senza numero d'ordine, con l'intestazione
«Testo  di deliberazione legislativa statutaria approvato con seconda
deliberazione  ai sensi dell'art.123 della Costituzione», seguita dal
titolo  e  dal  testo della deliberazione legislativa statutaria, con
l'indicazione  della data della seconda approvazione e con l'espresso
avvertimento  che, entro tre mesi dalla data di pubblicazione, almeno
un  cinquantesimo  degli  elettori  della  Regione  o  un  quinto dei
componenti  il Consiglio regionale possono chiedere che si proceda al
referendum  popolare a norma dell'art. 123 della Costituzione e della
presente legge.
   3.  Nella  pubblicazione  di  cui  al comma 2 e' indicato anche il
numero  minimo  di  firme  occorrenti  per  l'iniziativa referendaria
popolare,  corrispondente al cinquantesimo degli elettori e calcolato
sulla  base del numero totale di essi accertato nell'ultima revisione
delle  liste  elettorali  per  l'elezione  del Consiglio regionale in
carica.
   4.  Il termine di tre mesi per la presentazione della richiesta di
referendum  e per la raccolta e la presentazione delle sottoscrizioni
richieste decorre dalla pubblicazione di cui al comma 2.