Art. 2. Pubblicazione notiziale della deliberazione legislativa statutaria 1. La deliberazione legislativa statutaria, approvata ai sensi dell'art.123, secondo comma, della Costituzione, e' trasmessa dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Giunta regionale, entro cinque giorni dalla data della seconda deliberazione del Consiglio regionale, con attestazione dell'avvenuta approvazione. 2. Il Presidente della Giunta regionale, entro cinque giorni dal ricevimento, provvede alla pubblicazione della deliberazione legislativa nel Bollettino ufficiale della Regione, priva della formula di promulgazione e senza numero d'ordine, con l'intestazione «Testo di deliberazione legislativa statutaria approvato con seconda deliberazione ai sensi dell'art.123 della Costituzione», seguita dal titolo e dal testo della deliberazione legislativa statutaria, con l'indicazione della data della seconda approvazione e con l'espresso avvertimento che, entro tre mesi dalla data di pubblicazione, almeno un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale possono chiedere che si proceda al referendum popolare a norma dell'art. 123 della Costituzione e della presente legge. 3. Nella pubblicazione di cui al comma 2 e' indicato anche il numero minimo di firme occorrenti per l'iniziativa referendaria popolare, corrispondente al cinquantesimo degli elettori e calcolato sulla base del numero totale di essi accertato nell'ultima revisione delle liste elettorali per l'elezione del Consiglio regionale in carica. 4. Il termine di tre mesi per la presentazione della richiesta di referendum e per la raccolta e la presentazione delle sottoscrizioni richieste decorre dalla pubblicazione di cui al comma 2.