Art. 21.
               Spese per lo svolgimento del referendum

1.  Le  spese  per  lo svolgimento del referendum sono a carico della
Regione.
2.  Le  spese  relative agli adempimenti spettanti ai comuni, nonche'
quelle  per  le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali,
sono  anticipate  dai  comuni  e  rimborsate dalla Regione, in base a
documentato rendiconto da presentarsi entro tre mesi dalla data della
votazione.