Art. 21. Spese per lo svolgimento del referendum 1. Le spese per lo svolgimento del referendum sono a carico della Regione. 2. Le spese relative agli adempimenti spettanti ai comuni, nonche' quelle per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali, sono anticipate dai comuni e rimborsate dalla Regione, in base a documentato rendiconto da presentarsi entro tre mesi dalla data della votazione.