Art. 4.
                      Promozione del referendum

   1. L'iniziativa per il referendum di cui all'art.123, terzo comma,
della   Costituzione,  deve  indicare  la  deliberazione  legislativa
statutaria  che  si intende sottoporre a referendum popolare, la data
della  seconda  approvazione  da  parte  del Consiglio regionale, gli
estremi  della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione, nonche' il quesito da sottoporre a referendum.
   2.  Il  quesito  da  sottoporre  a  referendum e' cosi' formulato:
«Approvate   il  testo  della  deliberazione  legislativa  statutaria
recante  (titolo  della  legge) approvato dal Consiglio regionale con
seconda  deliberazione  il  giorno  ...  e  pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione numero ... del ...».