Art. 4. Promozione del referendum 1. L'iniziativa per il referendum di cui all'art.123, terzo comma, della Costituzione, deve indicare la deliberazione legislativa statutaria che si intende sottoporre a referendum popolare, la data della seconda approvazione da parte del Consiglio regionale, gli estremi della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, nonche' il quesito da sottoporre a referendum. 2. Il quesito da sottoporre a referendum e' cosi' formulato: «Approvate il testo della deliberazione legislativa statutaria recante (titolo della legge) approvato dal Consiglio regionale con seconda deliberazione il giorno ... e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione numero ... del ...».