Art. 5.
                  Iniziativa referendaria popolare

   1.   Gli   elettori   della   Regione   che  intendono  esercitare
l'iniziativa  referendaria, rappresentati da almeno tre e non piu' di
dieci  promotori, muniti ciascuno del certificato di iscrizione nelle
liste  elettorali di un comune della Regione Lombardia, depositano la
documentazione   prescritta   dall'art.4   e  il  testo  del  quesito
referendario  presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale,
che  ne  da'  atto  con  verbale,  di  cui  viene rilasciata copia ai
promotori.
   2.  L'Ufficio  di  Presidenza,  entro  tre giorni dal ricevimento,
informa  dell'iniziativa  referendaria  il  Presidente  della  Giunta
regionale,  che  ne  da'  immediata  notizia sul Bollettino ufficiale
della  Regione,  e  designa  il  responsabile del procedimento. Della
iniziativa   referendaria   e'  tempestivamente  informato  anche  il
Consiglio regionale.