Art. 5. Iniziativa referendaria popolare 1. Gli elettori della Regione che intendono esercitare l'iniziativa referendaria, rappresentati da almeno tre e non piu' di dieci promotori, muniti ciascuno del certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione Lombardia, depositano la documentazione prescritta dall'art.4 e il testo del quesito referendario presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che ne da' atto con verbale, di cui viene rilasciata copia ai promotori. 2. L'Ufficio di Presidenza, entro tre giorni dal ricevimento, informa dell'iniziativa referendaria il Presidente della Giunta regionale, che ne da' immediata notizia sul Bollettino ufficiale della Regione, e designa il responsabile del procedimento. Della iniziativa referendaria e' tempestivamente informato anche il Consiglio regionale.