Art. 7.
                  Raccolta e autentica delle firme

   1. Le firme degli elettori della Regione a corredo della richiesta
di  referendum  devono  essere  apposte  su moduli redatti secondo un
fac-simile  predisposto  dall'Ufficio  di  Presidenza  del  Consiglio
regionale,  contenente  la richiesta di referendum con le indicazioni
prescritte nell'art.4.
   2. Sui moduli, recanti nell'intestazione di ogni pagina il quesito
referendario,  accanto  alla  firma  di  ogni  elettore,  a  pena  di
nullita',  sono  indicati  in  modo  chiaro  e  leggibile il nome, il
cognome,  il  luogo  e  la  data  di nascita dello stesso, nonche' il
comune nelle cui liste elettorali egli e' iscritto.
   3. Sono competenti per l'autenticazione delle firme:
   a)  tutti  i soggetti di cui al comma 1 dell'art.14 della legge 21
marzo   1990,  n.  53  (Misure  urgenti  atte  a  garantire  maggiore
efficienza al procedimento elettorale);
   b)  i consiglieri regionali che abbiano dichiarato per iscritto la
loro disponibilita' al Presidente del Consiglio regionale.
   4.  L'autenticazione  reca  l'indicazione  della  data  in  cui e'
effettuata  e puo' essere unica per tutte le firme apposte su ciascun
modulo.  In  tal  caso  essa  deve  indicare  il  numero  delle firme
complessivamente autenticate.
   5.   L'iscrizione  nelle  liste  elettorali  di  un  comune  della
Lombardia e' attestata dai relativi certificati, anche collettivi.