Art. 7. Raccolta e autentica delle firme 1. Le firme degli elettori della Regione a corredo della richiesta di referendum devono essere apposte su moduli redatti secondo un fac-simile predisposto dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, contenente la richiesta di referendum con le indicazioni prescritte nell'art.4. 2. Sui moduli, recanti nell'intestazione di ogni pagina il quesito referendario, accanto alla firma di ogni elettore, a pena di nullita', sono indicati in modo chiaro e leggibile il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita dello stesso, nonche' il comune nelle cui liste elettorali egli e' iscritto. 3. Sono competenti per l'autenticazione delle firme: a) tutti i soggetti di cui al comma 1 dell'art.14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale); b) i consiglieri regionali che abbiano dichiarato per iscritto la loro disponibilita' al Presidente del Consiglio regionale. 4. L'autenticazione reca l'indicazione della data in cui e' effettuata e puo' essere unica per tutte le firme apposte su ciascun modulo. In tal caso essa deve indicare il numero delle firme complessivamente autenticate. 5. L'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Lombardia e' attestata dai relativi certificati, anche collettivi.