Art. 8. Verbale di deposito della richiesta di referendum 1. Il responsabile del procedimento presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, redige il verbale di deposito attestante il giorno e l'ora del deposito della richiesta referendaria, corredata dai moduli contenenti le firme, raccolte e autenticate a norma dell'art.7, di almeno un cinquantesimo degli elettori della Regione, determinato ai sensi dell'art. 2, comma 3. 2. I moduli e la relativa documentazione sono accompagnati da una dichiarazione, sottoscritta dai rappresentanti dei sottoscrittori di cui all'art.6 che provvedono al deposito, attestante: a) il numero delle firme depositate e autenticate; b) il numero dei certificati elettorali allegati. 3. Il verbale, comprovante l'avvenuto deposito, e' sottoscritto dal responsabile del procedimento e dai rappresentanti ai quali e' rilasciata copia conforme all'originale dello stesso. 4. Entro tre giorni lavorativi dalla data di deposito della richiesta referendaria, il responsabile del procedimento da' comunicazione dell'avvenuto deposito al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale, che ne cura l'immediata pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.