Art. 8.
          Verbale di deposito della richiesta di referendum

   1. Il responsabile del procedimento presso l'Ufficio di Presidenza
del  Consiglio regionale, redige il verbale di deposito attestante il
giorno  e  l'ora del deposito della richiesta referendaria, corredata
dai  moduli  contenenti  le  firme,  raccolte  e  autenticate a norma
dell'art.7,  di almeno un cinquantesimo degli elettori della Regione,
determinato ai sensi dell'art. 2, comma 3.
   2.  I moduli e la relativa documentazione sono accompagnati da una
dichiarazione,  sottoscritta dai rappresentanti dei sottoscrittori di
cui all'art.6 che provvedono al deposito, attestante:
   a) il numero delle firme depositate e autenticate;
   b) il numero dei certificati elettorali allegati.
   3.  Il  verbale,  comprovante l'avvenuto deposito, e' sottoscritto
dal  responsabile  del  procedimento e dai rappresentanti ai quali e'
rilasciata copia conforme all'originale dello stesso.
   4.  Entro  tre  giorni  lavorativi  dalla  data  di deposito della
richiesta   referendaria,   il   responsabile  del  procedimento  da'
comunicazione  dell'avvenuto  deposito  al  Presidente  del Consiglio
regionale  e  al  Presidente  della  Giunta  regionale,  che  ne cura
l'immediata pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.