Art. 9.
                        Verifica delle firme

   1.  Entro  trenta giorni dal deposito della richiesta referendaria
di  cui  all'art.8,  il  responsabile  del procedimento provvede alla
verifica  della rispondenza e della regolarita' delle firme, del loro
numero,  della  loro  autenticazione,  nonche'  della validita' della
documentazione   allegata   redigendo   apposito   rapporto.  Qualora
l'Ufficio   di   Presidenza  del  Consiglio  regionale  riscontri  la
necessita'  di  rettifiche,  integrazioni  o  informazioni assegna ai
rappresentanti  dei  sottoscrittori  di cui all'art. 6 un termine non
superiore a dieci giorni per provvedere.
   2.  Entro  cinque giorni dal ricevimento del rapporto ovvero entro
cinque  giorni dalla scadenza del termine assegnato ai rappresentanti
dei  sottoscrittori  ai  sensi  del  comma 1, l'Ufficio di Presidenza
accerta   la   regolarita'   della   richiesta   referendaria.  Della
deliberazione  dell'Ufficio di Presidenza viene data comunicazione ai
rappresentanti  dei  sottoscrittori  e  al  Presidente  della  Giunta
regionale  che  ne  cura  la  immediata  pubblicazione nel Bollettino
ufficiale della Regione.