Art. 9. Verifica delle firme 1. Entro trenta giorni dal deposito della richiesta referendaria di cui all'art.8, il responsabile del procedimento provvede alla verifica della rispondenza e della regolarita' delle firme, del loro numero, della loro autenticazione, nonche' della validita' della documentazione allegata redigendo apposito rapporto. Qualora l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale riscontri la necessita' di rettifiche, integrazioni o informazioni assegna ai rappresentanti dei sottoscrittori di cui all'art. 6 un termine non superiore a dieci giorni per provvedere. 2. Entro cinque giorni dal ricevimento del rapporto ovvero entro cinque giorni dalla scadenza del termine assegnato ai rappresentanti dei sottoscrittori ai sensi del comma 1, l'Ufficio di Presidenza accerta la regolarita' della richiesta referendaria. Della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza viene data comunicazione ai rappresentanti dei sottoscrittori e al Presidente della Giunta regionale che ne cura la immediata pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.