Art. 2. Modifiche all'art. 104 della legge regionale n. 28/2005 1. Il comma 2 dell'art. 104 della legge regionale n. 28/2005 e' sostituito dal seguente: «2. In caso di assenza del titolare, l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza la qualifica di dipendente o collaboratore e' punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 ad euro 1.500. Tale sanzione e' irrogata al titolare del titolo abilitativo».