Art. 2.
       Modifiche all'art. 104 della legge regionale n. 28/2005

   1.  Il  comma  2 dell'art. 104 della legge regionale n. 28/2005 e'
sostituito dal seguente:
   «2.  In caso di assenza del titolare, l'esercizio del commercio su
aree  pubbliche  senza  la qualifica di dipendente o collaboratore e'
punito  con  una  sanzione  amministrativa del pagamento di una somma
da euro  250 ad euro 1.500. Tale sanzione e' irrogata al titolare del
titolo abilitativo».