Art. 2.
Assistenza  odontoiatrica  a favore dei soggetti in eta' infantile ed
                              evolutiva

   1.  Nell'ambito  dell'attivita'  di  promozione  della salute e di
prevenzione   delle   malattie   assicurata  dal  servizio  sanitario
provinciale,   la  Provincia  riconosce  carattere  prioritario  alla
prevenzione  e alla cura precoce delle malattie dentarie a favore dei
soggetti  in  eta' infantile ed evolutiva. Ai fini di questa legge si
intendono  come  tali i soggetti minori di diciotto anni di eta' alla
data  di  richiesta  degli  interventi  economici e delle prestazioni
sanitarie.
   2. La provincia assicura, in particolare, le seguenti prestazioni:
   a) l'attivita' di prevenzione primaria avente ad oggetto l'analisi
epidemiologica, da svolgere tramite visite periodiche, anche annuali,
su   classi   di   eta'  campione,  la  fluoroprofilassi  nonche'  la
promozione, la formazione e l'informazione sull'igiene orale;
   b)  l'attivita'  di  prevenzione  secondaria  avente ad oggetto la
fornitura di interventi curativi;
   c)  il  concorso  nelle  spese  di  fornitura  di  apparecchi  per
l'ortodonzia   compresa  l'attivita'  medico  specialistica  connessa
all'applicazione.
   3.  Le  prestazioni  previste  da  quest'articolo  sono assicurate
secondo  le modalita' definite con i provvedimenti attuativi adottati
ai   sensi   dell'art.   6,   che   disciplinano  in  particolare  le
caratteristiche  e  i contenuti del piano individuale di prevenzione.
Per  le prestazioni di cui al comma 2, lettere b) e c), in ogni caso,
e'   previsto   il  convenzionamento  a  tariffe  prestabilite  degli
erogatori  privati  individuati  dall'art.  5,  per  le attivita' non
eseguite   dalle   strutture   pubbliche   del   servizio   sanitario
provinciale.  Le  prestazioni  previste dal comma 2, lettera c), sono
assicurate  tenendo conto della situazione economico-patrimoniale del
nucleo familiare di riferimento.