Art. 2. Assistenza odontoiatrica a favore dei soggetti in eta' infantile ed evolutiva 1. Nell'ambito dell'attivita' di promozione della salute e di prevenzione delle malattie assicurata dal servizio sanitario provinciale, la Provincia riconosce carattere prioritario alla prevenzione e alla cura precoce delle malattie dentarie a favore dei soggetti in eta' infantile ed evolutiva. Ai fini di questa legge si intendono come tali i soggetti minori di diciotto anni di eta' alla data di richiesta degli interventi economici e delle prestazioni sanitarie. 2. La provincia assicura, in particolare, le seguenti prestazioni: a) l'attivita' di prevenzione primaria avente ad oggetto l'analisi epidemiologica, da svolgere tramite visite periodiche, anche annuali, su classi di eta' campione, la fluoroprofilassi nonche' la promozione, la formazione e l'informazione sull'igiene orale; b) l'attivita' di prevenzione secondaria avente ad oggetto la fornitura di interventi curativi; c) il concorso nelle spese di fornitura di apparecchi per l'ortodonzia compresa l'attivita' medico specialistica connessa all'applicazione. 3. Le prestazioni previste da quest'articolo sono assicurate secondo le modalita' definite con i provvedimenti attuativi adottati ai sensi dell'art. 6, che disciplinano in particolare le caratteristiche e i contenuti del piano individuale di prevenzione. Per le prestazioni di cui al comma 2, lettere b) e c), in ogni caso, e' previsto il convenzionamento a tariffe prestabilite degli erogatori privati individuati dall'art. 5, per le attivita' non eseguite dalle strutture pubbliche del servizio sanitario provinciale. Le prestazioni previste dal comma 2, lettera c), sono assicurate tenendo conto della situazione economico-patrimoniale del nucleo familiare di riferimento.