ALLEGATO .
   Regolamento   per   la  fruizione  turistico  -  ricreativa  delle
proprieta'   regionali,   in  esecuzione  dell'art.  26  della  legge
regionale  25  agosto  2006,  n. 17 (Interventi in materia di risorse
agricole,  naturali,  forestali  e montagna e in materia di ambiente,
pianificazione territoriale, caccia e pesca).
                               Art. 1.
                 Finalita' e ambito di applicazione
   1.  Il presente regolamento disciplina, in esecuzione dell'art. 26
della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di
risorse  agricole,  naturali,  forestali  e  montagna e in materia di
ambiente,  pianificazione territoriale, caccia e pesca), le modalita'
di  fruizione turistico - ricreativa dei compendi silvo - pastorali e
dei  parchi  di proprieta' regionale come elencati nell'allegato A al
presente regolamento, al fine di favorirne un corretto e responsabile
utilizzo.
   2.  L'allegato  A puo' essere modificato con decreto del direttore
centrale competente.
   3.  Le  proprieta' di cui al comma 1 sono delimitate sul perimetro
esterno  da segni di vernice e da tabelle il cui modello e' riportato
nell'allegato B.
                               Art. 2.
                          Tipologie di aree
   1.  Ai  fini  del presente regolamento si distinguono, nell'ambito
delle proprieta' di cui all'art. 1, le seguenti tipologie di aree:
               a) aree a preminente interesse turistico - ricreativo;
   b)  aree «wilderness» a tutela integrale destinate al mantenimento
di superfici naturali selvagge;
   c) aree di interesse silvo - pastorale.
   2.  In considerazione della multifunzionalita' delle proprieta' di
cui  all'art.  1,  un'area puo' ricadere in piu' tipologie fra quelle
elencate al comma 1.
                               Art. 3.
                          Divieti generali
   1. Nelle proprieta' di cui all'art. 1, e' vietato:
   a)  transitare  e  sostare  con  veicoli  a motore, fatte salve le
deroghe di legge o quelle previste dall'art. 5, comma 4;
   b)  arrecare  danni  a  piante,  ad  altri  elementi  naturali,  a
strutture, infrastrutture e beni;
   c) arrecare disturbo alla fauna selvatica mediante rumori molesti,
accensione  fari,  inseguimento,  distruzione  nidi e tane, catture e
qualsiasi  altro  comportamento  interferente nelle normali attivita'
degli animali selvatici;
   d)   accendere   fuochi   al   di   fuori  delle  specifiche  aree
appositamente  attrezzate,  fatte salve le deroghe previste dall'art.
5, comma 4;
   e)  fare  campeggio  libero, inteso quale attendamento in zone non
specificatamente  attrezzate  a  tale  scopo prive di strutture anche
rimovibili, fatte salve le deroghe previste dall'art. 5, comma 4;
   f)  parcheggiare  i veicoli a motore al di fuori delle aree a cio'
destinate;
   g)  ostruire,  interrare,  riempire  specchi d'acqua e alterare il
naturale ristagno dell'acqua;
   h) porre in essere comportamenti che arrechino disturbo agli altri
visitatori o ne mettano a rischio l'incolumita'.
                               Art. 4.
                 Disposizioni specifiche per le aree
            a preminente interesse turistico - ricreativo
   1.  Nelle  aree  a preminente interesse turistico - ricreativo, le
persone   diversamente  abili  fruiscono  in  via  prioritaria  delle
strutture per esse adattate o realizzate.
   2.  Qualora  i  cestini  di  raccolta  siano  pieni o comunque non
disponibili,  i  rifiuti sono allontanati e smaltiti a norma di legge
da parte di chi li ha prodotti.
   3.  Chi  conduce  animali  d'affezione  provvede  alla  raccolta e
allontanamento  delle  elezioni  prodotte  in  prossimita' delle aree
attrezzate a picnic, a gioco e igienico - sanitarie.
                               Art. 5.
           Attivita' consentite, obblighi e autorizzazioni
   1.  I  mezzi  operativi  e  quelli  in servizio di vigilanza hanno
sempre  la  priorita'  di transito nei confronti degli altri fruitori
della viabilita' di servizio.
   2.  Il  Direttore  del  Servizio  competente in materia digestione
delle   foreste   regionali,  con  proprio  decreto,  puo'  interdire
temporaneamente o limitare il transito sulla viabilita' di servizio e
i   sentieri   per  lo  svolgimento  di  attivita'  digestione  delle
proprieta' di cui all'art. 1.
   3.Ai   soggetti   che  transitano  sulla  viabilita'  di  servizio
nell'ambito delle proprieta' di cui all'art. 1 e' fatto obbligo di:
   a)  richiudere dopo ogni passaggio le sbarre collocate lungo detti
percorsi;
   b)  tenere  una  velocita'  di  percorrenza  tale  da  non  creare
pericolo.
   4.  Fatte  salve le competenze di terzi, possono essere rilasciate
dall'ispettorato  ripartimentale  foreste  competente per territorio.
autorizzazioni  in  deroga  ai  divieti  di  cui all'art. 3, comma 1,
lettere  a),  d) ed e), per motivi di studio, di didattica, sociali o
di turismo sostenibile.
                               Art. 6.
                           Responsabilita'
   1. Chi accede, percorre, sosta e compie ogni altra attivita' nelle
proprieta'  di  cui  all'art.  1 lo fa a proprio rischio e pericolo e
sotto   la  propria  ed  esclusiva  responsabilita';  amministrazione
regionale non e' tenuta al risarcimento di eventuali danni a persone,
animali  o  cose  che  dovessero  occorrere  nell'esercizio  di dette
attivita'.
                               Art. 7.
                          V i g i l a n z a
   1.  La  vigilanza  sull'osservanza delle disposizioni del presente
regolamento e' effettuata dal personale del Corpo forestale regionale
e  dagli  altri  soggetti  di cui all'art. 3 della legge regionale 17
gennaio   1984,   n.  1  (Norme  per  l'applicazione  delle  sanzioni
amministrative regionali).
                               Art. 8.
                           S a n z i o n i
   1.  Per  le  violazioni  alle  disposizioni  di  cui  al  presente
regolamento   si  applicano  le  sanzioni  pecuniarie  amministrative
previste dall'art. 26 della legge regionale n. 17/2006.
   2.  AIl'irrogazione  delle sanzioni di cui al comma 1, provvede il
direttore  dell'Ispettorato  ripartimentale  foreste  competente  per
territorio,  secondo  le  modalita' previste dalla legge regionale n.
1/1984.
                               Art. 9.
                          Norma transitoria
   1. Le tabelle di delimitazione delle proprieta' di cui all'art. 1,
gia'  in uso alla data di entrata in vigore del presente regolamento,
continuano ad essere utilizzate fino alla loro sostituzione.
                              Art. 10.
                        P u b b l i c i t a'
   1.  Il  presente  regolamento  e'  pubblicato sul sito informatico
della Regione e dei comuni interessati.
   2.  Copia del presente regolamento e' depositata presso i Comuni e
le  Stazioni  forestali  competenti  per  territorio; un estratto del
presente  regolamento  e' esposto nei principali ingressi di tutte le
proprieta' di cui all'art. 1.
                              Art. 11.
                            Norma finale
   1.  Nei confronti delle proprieta' di cui all'art. 1 fruite a fine
turistico  -  ricreativi non trova applicazione il regolamento per la
concessione  in  uso  temporaneo  di  terreni,  edifici  e  locali di
proprieta'  della  Regione  ai  sensi dell'art. 5, comma 5-bis, della
legge  regionale  22  dicembre  1971,  n. 57, emanato con decreto del
Presidente della Giunta regionale 22 maggio 2001, n. 0188/Pres.
   Visto, il Presidente: Illy
   (Omissis)