ALLEGATO . Regolamento per la fruizione turistico - ricreativa delle proprieta' regionali, in esecuzione dell'art. 26 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca). Art. 1. Finalita' e ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina, in esecuzione dell'art. 26 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca), le modalita' di fruizione turistico - ricreativa dei compendi silvo - pastorali e dei parchi di proprieta' regionale come elencati nell'allegato A al presente regolamento, al fine di favorirne un corretto e responsabile utilizzo. 2. L'allegato A puo' essere modificato con decreto del direttore centrale competente. 3. Le proprieta' di cui al comma 1 sono delimitate sul perimetro esterno da segni di vernice e da tabelle il cui modello e' riportato nell'allegato B. Art. 2. Tipologie di aree 1. Ai fini del presente regolamento si distinguono, nell'ambito delle proprieta' di cui all'art. 1, le seguenti tipologie di aree: a) aree a preminente interesse turistico - ricreativo; b) aree «wilderness» a tutela integrale destinate al mantenimento di superfici naturali selvagge; c) aree di interesse silvo - pastorale. 2. In considerazione della multifunzionalita' delle proprieta' di cui all'art. 1, un'area puo' ricadere in piu' tipologie fra quelle elencate al comma 1. Art. 3. Divieti generali 1. Nelle proprieta' di cui all'art. 1, e' vietato: a) transitare e sostare con veicoli a motore, fatte salve le deroghe di legge o quelle previste dall'art. 5, comma 4; b) arrecare danni a piante, ad altri elementi naturali, a strutture, infrastrutture e beni; c) arrecare disturbo alla fauna selvatica mediante rumori molesti, accensione fari, inseguimento, distruzione nidi e tane, catture e qualsiasi altro comportamento interferente nelle normali attivita' degli animali selvatici; d) accendere fuochi al di fuori delle specifiche aree appositamente attrezzate, fatte salve le deroghe previste dall'art. 5, comma 4; e) fare campeggio libero, inteso quale attendamento in zone non specificatamente attrezzate a tale scopo prive di strutture anche rimovibili, fatte salve le deroghe previste dall'art. 5, comma 4; f) parcheggiare i veicoli a motore al di fuori delle aree a cio' destinate; g) ostruire, interrare, riempire specchi d'acqua e alterare il naturale ristagno dell'acqua; h) porre in essere comportamenti che arrechino disturbo agli altri visitatori o ne mettano a rischio l'incolumita'. Art. 4. Disposizioni specifiche per le aree a preminente interesse turistico - ricreativo 1. Nelle aree a preminente interesse turistico - ricreativo, le persone diversamente abili fruiscono in via prioritaria delle strutture per esse adattate o realizzate. 2. Qualora i cestini di raccolta siano pieni o comunque non disponibili, i rifiuti sono allontanati e smaltiti a norma di legge da parte di chi li ha prodotti. 3. Chi conduce animali d'affezione provvede alla raccolta e allontanamento delle elezioni prodotte in prossimita' delle aree attrezzate a picnic, a gioco e igienico - sanitarie. Art. 5. Attivita' consentite, obblighi e autorizzazioni 1. I mezzi operativi e quelli in servizio di vigilanza hanno sempre la priorita' di transito nei confronti degli altri fruitori della viabilita' di servizio. 2. Il Direttore del Servizio competente in materia digestione delle foreste regionali, con proprio decreto, puo' interdire temporaneamente o limitare il transito sulla viabilita' di servizio e i sentieri per lo svolgimento di attivita' digestione delle proprieta' di cui all'art. 1. 3.Ai soggetti che transitano sulla viabilita' di servizio nell'ambito delle proprieta' di cui all'art. 1 e' fatto obbligo di: a) richiudere dopo ogni passaggio le sbarre collocate lungo detti percorsi; b) tenere una velocita' di percorrenza tale da non creare pericolo. 4. Fatte salve le competenze di terzi, possono essere rilasciate dall'ispettorato ripartimentale foreste competente per territorio. autorizzazioni in deroga ai divieti di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), d) ed e), per motivi di studio, di didattica, sociali o di turismo sostenibile. Art. 6. Responsabilita' 1. Chi accede, percorre, sosta e compie ogni altra attivita' nelle proprieta' di cui all'art. 1 lo fa a proprio rischio e pericolo e sotto la propria ed esclusiva responsabilita'; amministrazione regionale non e' tenuta al risarcimento di eventuali danni a persone, animali o cose che dovessero occorrere nell'esercizio di dette attivita'. Art. 7. V i g i l a n z a 1. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni del presente regolamento e' effettuata dal personale del Corpo forestale regionale e dagli altri soggetti di cui all'art. 3 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali). Art. 8. S a n z i o n i 1. Per le violazioni alle disposizioni di cui al presente regolamento si applicano le sanzioni pecuniarie amministrative previste dall'art. 26 della legge regionale n. 17/2006. 2. AIl'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1, provvede il direttore dell'Ispettorato ripartimentale foreste competente per territorio, secondo le modalita' previste dalla legge regionale n. 1/1984. Art. 9. Norma transitoria 1. Le tabelle di delimitazione delle proprieta' di cui all'art. 1, gia' in uso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, continuano ad essere utilizzate fino alla loro sostituzione. Art. 10. P u b b l i c i t a' 1. Il presente regolamento e' pubblicato sul sito informatico della Regione e dei comuni interessati. 2. Copia del presente regolamento e' depositata presso i Comuni e le Stazioni forestali competenti per territorio; un estratto del presente regolamento e' esposto nei principali ingressi di tutte le proprieta' di cui all'art. 1. Art. 11. Norma finale 1. Nei confronti delle proprieta' di cui all'art. 1 fruite a fine turistico - ricreativi non trova applicazione il regolamento per la concessione in uso temporaneo di terreni, edifici e locali di proprieta' della Regione ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis, della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 22 maggio 2001, n. 0188/Pres. Visto, il Presidente: Illy (Omissis)