Art. 11. Borse di studio 1. Per gli allievi della scuola secondaria di secondo grado e dei corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente e finalizzati all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, la Regione, con risorse proprie, integra la borsa di studio erogata dallo Stato, ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio ed all'istruzione), alle famiglie in condizione di svantaggio ed istituisce una analoga borsa di studio regionale anche per le famiglie con un indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) superiore. 2. Il piano triennale di cui all'art. 27 definisce, in osservanza dei principi desumibili dalla normativa statale in materia, l'entita' delle borse e le fasce di reddito a cui viene attribuita la borsa regionale. 3. La borsa di studio di cui al comma 1 e' cumulabile con le altre provvidenze previste dalla legge.