Art. 11.
                           Borse di studio

   1.  Per gli allievi della scuola secondaria di secondo grado e dei
corsi  di  formazione  professionale organizzati da agenzie formative
accreditate   ai  sensi  della  legislazione  vigente  e  finalizzati
all'assolvimento  dell'obbligo di istruzione, la Regione, con risorse
proprie,  integra  la  borsa  di studio erogata dallo Stato, ai sensi
della  legge  10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parita' scolastica e
disposizioni   sul  diritto  allo  studio  ed  all'istruzione),  alle
famiglie  in condizione di svantaggio ed istituisce una analoga borsa
di  studio  regionale  anche  per  le  famiglie  con un indicatore di
situazione economica equivalente (ISEE) superiore.
   2.  Il piano triennale di cui all'art. 27 definisce, in osservanza
dei principi desumibili dalla normativa statale in materia, l'entita'
delle  borse  e  le  fasce di reddito a cui viene attribuita la borsa
regionale.
   3. La borsa di studio di cui al comma 1 e' cumulabile con le altre
provvidenze previste dalla legge.