Art. 14. Azioni per concorrere al funzionamento delle scuole dell'infanzia paritarie non dipendenti da enti locali territoriali 1. La Regione riconosce la funzione sociale e formativa svolta dalle scuole dell'infanzia paritarie non dipendenti da enti locali territoriali operanti nel proprio territorio, purche' non abbiano fine di lucro e siano aperte alla generalita' dei cittadini. 2. Le scuole di cui al comma 1 ed i comuni ove hanno sede, al fine di mantenere il servizio di pubblica utilita' attualmente svolto, stipulano apposite convenzioni secondo lo schema tipo approvato dalla Giunta regionale. 3. La Regione contribuisce, in via integrativa, agli interventi oggetto delle convenzioni di cui al comma 2. 4. Per particolari situazioni e per mantenere il servizio in zone disagiate, la Regione puo', in deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, erogare direttamente, previo parere favorevole dei comuni ove hanno sede, contributi alle scuole, sulla base di criteri definiti dal piano triennale di cui all'art. 27. 5. Il piano triennale di cui all'art. 27 definisce l'ammontare delle risorse destinate, le modalita' e i criteri per l'erogazione del contributo.