Art. 14.
Azioni  per  concorrere  al  funzionamento delle scuole dell'infanzia
        paritarie non dipendenti da enti locali territoriali

   1.  La  Regione  riconosce  la funzione sociale e formativa svolta
dalle  scuole  dell'infanzia  paritarie non dipendenti da enti locali
territoriali  operanti  nel  proprio  territorio, purche' non abbiano
fine di lucro e siano aperte alla generalita' dei cittadini.
   2. Le scuole di cui al comma 1 ed i comuni ove hanno sede, al fine
di  mantenere  il  servizio  di pubblica utilita' attualmente svolto,
stipulano apposite convenzioni secondo lo schema tipo approvato dalla
Giunta regionale.
   3.  La  Regione  contribuisce, in via integrativa, agli interventi
oggetto delle convenzioni di cui al comma 2.
   4.  Per particolari situazioni e per mantenere il servizio in zone
disagiate, la Regione puo', in deroga a quanto previsto dai commi 1 e
2,  erogare  direttamente,  previo  parere  favorevole dei comuni ove
hanno  sede,  contributi  alle scuole, sulla base di criteri definiti
dal piano triennale di cui all'art. 27.
   5.  Il  piano  triennale  di cui all'art. 27 definisce l'ammontare
delle  risorse  destinate,  le modalita' e i criteri per l'erogazione
del contributo.