Art. 2.
                            O g g e t t o

   1.  La  Regione  promuove gli interventi che sostengono il diritto
all'istruzione  e  formazione, a partire dalla scuola dell'infanzia e
fino  al  conseguimento  di  un  titolo di studio superiore, anche in
relazione   alle  tutela  del  principio  della  liberta'  di  scelta
educativa delle famiglie e degli studenti.
   2. Gli interventi hanno per oggetto:
   a)   la   prevenzione  e  il  recupero  degli  abbandoni  e  della
dispersione scolastica;
   b)  l'offerta  di  servizi  e  interventi  differenziati, volti ad
ampliare  e qualificare la partecipazione della persona al sistema di
istruzione e formazione;
   c)  il  raccordo fra i sistemi dell'istruzione e dell'istruzione e
formazione  professionale  e  di questi con i servizi socio-sanitari,
culturali, ricreativi e sportivi del territorio;
   d)   il   sostegno  per  il  mantenimento,  l'amplia  mento  e  la
valorizzazione  dei  servizi  connessi  con il diritto allo studio ed
all'apprendimento   nelle   aree   della   Regione   nelle  quali  la
distribuzione dei medesimi comporta particolare disagio;
   e)  la realizzazione di progetti di sperimentazione organizzativa,
didattica ed educativa;
   f)  la  realizzazione  di progetti mirati al sostegno didattico ed
educativo  degli  allievi  in  condizioni  di  svantaggio sociale con
necessita' educative speciali;
   g)  lo  sviluppo  di azioni volte a garantire ai disabili il pieno
accesso agli interventi previsti dalla legge;
   h)   la   realizzazione   di   progetti   mirati  all'accoglienza,
all'integrazione culturale e all'inserimento scolastico dei cittadini
stranieri e degli immigrati;
   i) il sostegno del merito scolastico e formativo;
   i)  l'utilizzo,  a  fini  scolastici  e formativi, delle strutture
culturali, sportive e scientifiche presenti sul territorio;
   k) il sostegno della mobilita' internazionale;
   1)  la  realizzazione  di  progetti  mirati al sostegno delle pari
opportunita' e all'alternanza scuola lavoro;
   m)   la   realizzazione   di  interventi  di  edilizia  scolastica
finalizzati agli obiettivi di cui all'art. 1.