Art. 2. O g g e t t o 1. La Regione promuove gli interventi che sostengono il diritto all'istruzione e formazione, a partire dalla scuola dell'infanzia e fino al conseguimento di un titolo di studio superiore, anche in relazione alle tutela del principio della liberta' di scelta educativa delle famiglie e degli studenti. 2. Gli interventi hanno per oggetto: a) la prevenzione e il recupero degli abbandoni e della dispersione scolastica; b) l'offerta di servizi e interventi differenziati, volti ad ampliare e qualificare la partecipazione della persona al sistema di istruzione e formazione; c) il raccordo fra i sistemi dell'istruzione e dell'istruzione e formazione professionale e di questi con i servizi socio-sanitari, culturali, ricreativi e sportivi del territorio; d) il sostegno per il mantenimento, l'amplia mento e la valorizzazione dei servizi connessi con il diritto allo studio ed all'apprendimento nelle aree della Regione nelle quali la distribuzione dei medesimi comporta particolare disagio; e) la realizzazione di progetti di sperimentazione organizzativa, didattica ed educativa; f) la realizzazione di progetti mirati al sostegno didattico ed educativo degli allievi in condizioni di svantaggio sociale con necessita' educative speciali; g) lo sviluppo di azioni volte a garantire ai disabili il pieno accesso agli interventi previsti dalla legge; h) la realizzazione di progetti mirati all'accoglienza, all'integrazione culturale e all'inserimento scolastico dei cittadini stranieri e degli immigrati; i) il sostegno del merito scolastico e formativo; i) l'utilizzo, a fini scolastici e formativi, delle strutture culturali, sportive e scientifiche presenti sul territorio; k) il sostegno della mobilita' internazionale; 1) la realizzazione di progetti mirati al sostegno delle pari opportunita' e all'alternanza scuola lavoro; m) la realizzazione di interventi di edilizia scolastica finalizzati agli obiettivi di cui all'art. 1.