Art. 30.
                       Funzioni delle province

   1. Le province esercitano le seguenti funzioni:
   a) concorrono all'elaborazione del piano triennale di cui all'art.
27  e  favoriscono, nel proprio ambito territoriale, il coordinamento
delle  azioni  di  cui alla presente legge promuovendo l'esercizio di
finzioni associate;
   b)  svolgono  le  funzioni  riguardanti l'istruzione secondaria di
secondo  grado  di  cui  all'art.  139  del  decreto  legislativo  n.
112/1998;
   c)  promuovono  la stipulazione degli accordi di collaborazione di
cui all'art. 5;
   d) predispongono ed approvano il piano annuale degli interventi in
materia  di  assistenza  scolastica  di  cui all'art. 6 ed erogano le
relative risorse;
   e) predispongono ed approvano il piano annuale degli interventi in
materia  di  prevenzione  e  recupero di cui all'art. 7 ed erogano le
relative risorse;
   f) predispongono ed approvano il piano annuale degli interventi in
materia  di  dotazioni  librarie  di  cui all'art. 8, commi 1 e 2, ed
erogano le relative risorse;
   g) provvedono agli interventi di cui all'art. 15;
   h)  sostengono  gli  interventi di inserimento di cui all'art. 17,
con  riguardo agli allievi delle scuole secondarie di secondo grado e
dei percorsi di formazione professionale;
   i)  sostengono  le azioni formative di cui all'art. 18, stipulando
apposite convenzioni con le case circondariali;
   i)  eseguono gli interventi di edilizia scolastica di cui all'art.
22, comma 6;
   k)  adottano  i  provvedimenti  per  l'attuazione dei programmi di
edilizia scolastica di cui all'art. 22, comma 7.