Art. 30. Funzioni delle province 1. Le province esercitano le seguenti funzioni: a) concorrono all'elaborazione del piano triennale di cui all'art. 27 e favoriscono, nel proprio ambito territoriale, il coordinamento delle azioni di cui alla presente legge promuovendo l'esercizio di finzioni associate; b) svolgono le funzioni riguardanti l'istruzione secondaria di secondo grado di cui all'art. 139 del decreto legislativo n. 112/1998; c) promuovono la stipulazione degli accordi di collaborazione di cui all'art. 5; d) predispongono ed approvano il piano annuale degli interventi in materia di assistenza scolastica di cui all'art. 6 ed erogano le relative risorse; e) predispongono ed approvano il piano annuale degli interventi in materia di prevenzione e recupero di cui all'art. 7 ed erogano le relative risorse; f) predispongono ed approvano il piano annuale degli interventi in materia di dotazioni librarie di cui all'art. 8, commi 1 e 2, ed erogano le relative risorse; g) provvedono agli interventi di cui all'art. 15; h) sostengono gli interventi di inserimento di cui all'art. 17, con riguardo agli allievi delle scuole secondarie di secondo grado e dei percorsi di formazione professionale; i) sostengono le azioni formative di cui all'art. 18, stipulando apposite convenzioni con le case circondariali; i) eseguono gli interventi di edilizia scolastica di cui all'art. 22, comma 6; k) adottano i provvedimenti per l'attuazione dei programmi di edilizia scolastica di cui all'art. 22, comma 7.