Art. 32.
              Trasferimenti di risorse agli enti locali

   1.  La  Giunta  regionale  provvede ad individuare, a favore delle
province,  delle comunita' montane o collinari e dei comuni singoli o
associati,  le  risorse  necessarie  per  la  gestione delle funzioni
attribuite  dalla legge in misura non inferiore all'uno per cento del
complesso delle risorse disponibili.
   2. Il trasferimento delle risorse di cui al comma 1 avviene con le
modalita'  previste  dall'art.  10  della legge regionale 20 novembre
1998,  n.  34  (Riordino  delle funzioni e dei compiti amministrativi
della Regione e degli enti locali).