Art. 32. Trasferimenti di risorse agli enti locali 1. La Giunta regionale provvede ad individuare, a favore delle province, delle comunita' montane o collinari e dei comuni singoli o associati, le risorse necessarie per la gestione delle funzioni attribuite dalla legge in misura non inferiore all'uno per cento del complesso delle risorse disponibili. 2. Il trasferimento delle risorse di cui al comma 1 avviene con le modalita' previste dall'art. 10 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali).