Art. 33.
              Modalita' di definizione fasce di reddito

   1.  Per  l'individuazione  dei limiti e delle fasce di reddito per
accedere  ai  benefici finanziari previsti dagli articoli 8, 10, 11 e
12  si  applicano  le  procedure  previste dal decreto legislativo 31
marzo  1998, n. 109 (Definizione dei criteri unificati di valutazione
della  situazione  economica  dei soggetti che richiedono prestazioni
sociali  agevolate  a  norma  dell'art.  59, comma 51, della legge 27
dicembre 1997, n. 449).
   2.  Nel  caso di minori stranieri le cui famiglie siano per motivi
oggettivi  impossibilitate  a  presentare  la  dichiarazione  ISEE  e
comunque  soggetti  all'obbligo  scolastico ai sensi dell'art. 38 del
decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286  (testo  unico delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme
sulla  condizione  dello  straniero),  la  Regione,  in sede di piano
triennale,  puo'  prevedere  forme  alternative  di valutazione della
situazione economica.