Art. 33. Modalita' di definizione fasce di reddito 1. Per l'individuazione dei limiti e delle fasce di reddito per accedere ai benefici finanziari previsti dagli articoli 8, 10, 11 e 12 si applicano le procedure previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449). 2. Nel caso di minori stranieri le cui famiglie siano per motivi oggettivi impossibilitate a presentare la dichiarazione ISEE e comunque soggetti all'obbligo scolastico ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), la Regione, in sede di piano triennale, puo' prevedere forme alternative di valutazione della situazione economica.