Art. 14. Modifica all'art. 30 della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 (Disciplina dell'attivita' commerciale in provincia di Trento) 1. Dopo il comma 3 dell'art. 30 della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 (Disciplina dell'attivita' commerciale in provincia di Trento), e' aggiunto il seguente: «3-bis In armonia con i principi di prevenzione ricavabili dalla legislazione statale, negli esercizi di vendita al dettaglio disciplinati da questa legge e' vietata la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche ai minori di anni 16.» La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. Trento, 15 novembre 2007 DELLAI