Art. 14.
Modifica  all'art.  30  della  legge  provinciale 8 maggio 2000, n. 4
   (Disciplina dell'attivita' commerciale in provincia di Trento)

   1.  Dopo  il comma 3 dell'art. 30 della legge provinciale 8 maggio
2000,  n.  4  (Disciplina  dell'attivita' commerciale in provincia di
Trento), e' aggiunto il seguente:
   «3-bis  In  armonia con i principi di prevenzione ricavabili dalla
legislazione   statale,   negli  esercizi  di  vendita  al  dettaglio
disciplinati  da  questa  legge  e'  vietata  la  vendita  di bevande
alcoliche e superalcoliche ai minori di anni 16.»
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della Provincia.
   Trento, 15 novembre 2007
                               DELLAI