Art. 17.
                          Entrata in vigore

1.  La  presente  legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale  delle  Regione
Abruzzo.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione Abruzzo.
L'Aquila, 11 dicembre 2007
                              DEL TURCO