Art. 4.
                           Diritto di voto

   1. Ogni avente diritto al voto puo' esprimere una preferenza.
   2.  Risultano  eletti  i  candidati che hanno riportato il maggior
numero  di  preferenze  e,  a  parita'  di preferenze, i piu' anziani
d'eta'.
   3. Del procedimento elettorale e' redatto verbale, successivamente
depositato in originale presso la Presidenza del consiglio.