Art. 4. Diritto di voto 1. Ogni avente diritto al voto puo' esprimere una preferenza. 2. Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze e, a parita' di preferenze, i piu' anziani d'eta'. 3. Del procedimento elettorale e' redatto verbale, successivamente depositato in originale presso la Presidenza del consiglio.