ALLEGATO . Regolamento regionale di cui all'art. 30-bis della legge re-gionale 5 dicembre 2005, n. 29, e successive modifiche e inte-grazioni. Adozione dei criteri e dei parametri per la modifica de-gli ambiti territoriali di cui all'allegato C della legge regionale n. 29/2005 e composizione dei nuovi ambiti territoriali. Art. 1. F i n a l i t a' 1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto previsto dall'art. 30-bis della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attivita' commerciali e di somministrazione di ali-menti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), e successive modifiche e integrazioni, di seguito denominata legge, adotta i criteri e i parametri ai fini della modifica degli ambiti di cui all'allegato C della legge. Art. 2. D e f i n i z i o n i 1. Ai fini del presente regolamento, si intende per: a) ambiti di cui all'allegato C della legge: gli ambiti territoriali dei Comuni qualificati dalla legge come non turistici; b) esercizi commerciali singoli: gli esercizi di vendita al dettaglio di cui all'art. 2, comma 1, lettere i) e j), della legge, aventi superficie superiore a 400 metri quadrati; c) centro commerciale al dettaglio: l'esercizio di vendita al dettaglio di grande struttura di cui all'art. 2, comma 1, lettera k), della legge; d) complesso commerciale al dettaglio: l'esercizio di vendita al dettaglio di grande struttura di cui all'art. 2, comma 1, lettera l), della legge. Art. 3. Criteri e parametri per la modifica degli ambiti di cui all'allegato C della legge 1. Ai sensi dell'art. 30-bis della legge, ai fini di una maggiore omogeneizzazione dell'offerta com-merciale sul territorio e per esigenze di uniformita' di regolamentazione, fatto salvo quanto disposto al comma 4, sono individuati i seguenti criteri e parametri per la modifica degli ambiti di cui all'allegato C della legge: a) allocazione sul territorio comunale di esercizi di vendita di cui all'art. 2, comma 1, lettere b), c) e d), con superficie coperta complessiva non inferiore a 8.000 metri quadrati, come individuati dai Comuni nei propri strumenti di programmazione urbanistico-commerciale; b) allocazione sul territorio comunale di insediamenti di grandi strutture di vendita con superficie coper-ta complessiva superiore a 15.000 metri quadrati nei Comuni individuati dal Piano per la grande distri-buzione di cui all'art. 15, comma 1, della legge, approvato con deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 2005, n. 781 e dai Comuni stessi individuati nel Piano di settore del commercio di cui all'art. 15, comma 2, della legge; c) potenziale sussistenza di viabilita' di raccordo diretto tra territori comunali, come risultante dal Piano per grande distribuzione di cui alla lettera b). 2. Allo scopo di individuare una struttura territoriale e commerciale unitaria, ai fini dell'individuazione degli ambiti di cui al comma 1, l'omogeneita' dell'offerta commerciale sul territorio e l'uniformita' di rego-lamentazione sono determinate anche con riferimento a Comuni non confinanti ovvero appartenenti a province diverse. 3. I territori comunali appartenenti agli ambiti di cui all'allegato C della legge ai quali non sono applicabili i criteri e i parametri di cui al comma 1, fanno parte di specifici ambiti suddivisi in base alla provincia di appartenenza. 4. Rimane invariato l'ambito territoriale pordenonese cosi' come definito dall'allegato C della legge e dall'allegato sub «A» del presente regolamento. Art. 4. Modifica degli ambiti di cui all'allegato C della legge 1. In applicazione dei criteri e dei parametri di cui all'art. 3, l'allegato C della legge, riferito all'art. 29, commi 3 e 4, e' modificato, in esecuzione all'art. 30-bis della legge medesima, sulla base dell'elen-cazione di cui all'Allegato sub «A» al presente regolamento. 2. L'ambito territoriale interprovinciale di cui alla lettera a) dell'Allegato sub «A» del presente regola-mento e' integrato, a seguito delle comunicazioni all'Osservatorio regionale del commercio dei dati di cui all'art. 84, comma 4, della legge, con l'inserimento d'ufficio di Comuni, facenti parte degli ambiti di cui alle lettere b), c) e d) del citato Allegato sub «A», nel cui territorio, a seguito del rilascio di nuove auto-rizzazioni, siano attivate le strutture commerciali di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b). Art. 5. Rinvio dinamico 1. In conformita' all'art. 38-bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto d'accesso), il rinvio a leggi, regolamenti e atti comuni-tari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione. Art. 6. Norme finali 1. Gli ambiti territoriali utili ai fini della convocazione della Conferenza dei Comuni di cui all'art. 29 della legge, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, sono quelli individuati all'art. 4, comma 1. 2. Ai fini della validita' della costituzione e del funzionamento della Conferenza dei Comuni, trovano ap-plicazione le maggioranze previste dall'art. 29 della legge. Art. 7. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Illy (Omissis)