ALLEGATO .
Regolamento regionale di cui all'art. 30-bis della legge re-gionale 5
dicembre  2005,  n.  29,  e  successive  modifiche  e  inte-grazioni.
Adozione  dei  criteri  e dei parametri per la modifica de-gli ambiti
territoriali di cui all'allegato C della legge regionale n. 29/2005 e
composizione dei nuovi ambiti territoriali.
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
1.   Il  presente  regolamento,  in  attuazione  di  quanto  previsto
dall'art.  30-bis  della  legge  regionale  5  dicembre  2005,  n. 29
(Normativa   organica  in  materia  di  attivita'  commerciali  e  di
somministrazione   di   ali-menti  e  bevande.  Modifica  alla  legge
regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), e
successive  modifiche  e  integrazioni,  di seguito denominata legge,
adotta i criteri e i parametri ai fini della modifica degli ambiti di
cui all'allegato C della legge.
                               Art. 2.
                        D e f i n i z i o n i
1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a)  ambiti di cui all'allegato C della legge: gli ambiti territoriali
dei Comuni qualificati dalla legge come non turistici;
b) esercizi commerciali singoli: gli esercizi di vendita al dettaglio
di  cui  all'art.  2,  comma  1, lettere i) e j), della legge, aventi
superficie superiore a 400 metri quadrati;
c)  centro  commerciale  al  dettaglio:  l'esercizio  di  vendita  al
dettaglio di grande struttura di cui all'art. 2, comma 1, lettera k),
della legge;
d)  complesso  commerciale  al  dettaglio:  l'esercizio di vendita al
dettaglio di grande struttura di cui all'art. 2, comma 1, lettera l),
della legge.
                               Art. 3.
Criteri  e parametri per la modifica degli ambiti di cui all'allegato
                            C della legge
1.  Ai  sensi  dell'art.  30-bis della legge, ai fini di una maggiore
omogeneizzazione  dell'offerta  com-merciale  sul  territorio  e  per
esigenze  di  uniformita'  di  regolamentazione,  fatto  salvo quanto
disposto  al comma 4, sono individuati i seguenti criteri e parametri
per la modifica degli ambiti di cui all'allegato C della legge:
a)  allocazione sul territorio comunale di esercizi di vendita di cui
all'art.  2,  comma  1,  lettere  b), c) e d), con superficie coperta
complessiva  non  inferiore  a 8.000 metri quadrati, come individuati
dai     Comuni     nei    propri    strumenti    di    programmazione
urbanistico-commerciale;
b)  allocazione  sul  territorio  comunale  di insediamenti di grandi
strutture  di vendita con superficie coper-ta complessiva superiore a
15.000  metri quadrati nei Comuni individuati dal Piano per la grande
distri-buzione  di  cui  all'art. 15, comma 1, della legge, approvato
con deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 2005, n. 781 e dai
Comuni  stessi  individuati nel Piano di settore del commercio di cui
all'art. 15, comma 2, della legge;
c)  potenziale  sussistenza  di  viabilita'  di  raccordo diretto tra
territori   comunali,   come   risultante   dal   Piano   per  grande
distribuzione di cui alla lettera b).
2. Allo scopo di individuare una struttura territoriale e commerciale
unitaria, ai fini dell'individuazione degli ambiti di cui al comma 1,
l'omogeneita' dell'offerta commerciale sul territorio e l'uniformita'
di  rego-lamentazione sono determinate anche con riferimento a Comuni
non confinanti ovvero appartenenti a province diverse.
3.  I territori comunali appartenenti agli ambiti di cui all'allegato
C  della  legge ai quali non sono applicabili i criteri e i parametri
di  cui al comma 1, fanno parte di specifici ambiti suddivisi in base
alla provincia di appartenenza.
4.  Rimane  invariato  l'ambito  territoriale  pordenonese cosi' come
definito  dall'allegato  C  della  legge  e dall'allegato sub «A» del
presente regolamento.
                               Art. 4.
       Modifica degli ambiti di cui all'allegato C della legge
1.  In  applicazione  dei  criteri e dei parametri di cui all'art. 3,
l'allegato  C  della  legge,  riferito  all'art.  29, commi 3 e 4, e'
modificato, in esecuzione all'art. 30-bis della legge medesima, sulla
base  dell'elen-cazione  di  cui  all'Allegato  sub  «A»  al presente
regolamento.
2.  L'ambito  territoriale  interprovinciale  di  cui alla lettera a)
dell'Allegato  sub  «A»  del  presente  regola-mento  e' integrato, a
seguito  delle comunicazioni all'Osservatorio regionale del commercio
dei  dati di cui all'art. 84, comma 4, della legge, con l'inserimento
d'ufficio  di  Comuni, facenti parte degli ambiti di cui alle lettere
b),  c)  e  d)  del  citato  Allegato  sub «A», nel cui territorio, a
seguito  del  rilascio  di  nuove  auto-rizzazioni, siano attivate le
strutture commerciali di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b).
                               Art. 5.
                           Rinvio dinamico
1.  In  conformita'  all'art.  38-bis  della legge regionale 20 marzo
2000,  n.  7  (Testo  unico  delle  norme  in materia di procedimento
amministrativo e diritto d'accesso), il rinvio a leggi, regolamenti e
atti   comuni-tari   operato  dal  presente  regolamento  si  intende
effettuato   al   testo   vigente  dei  medesimi,  comprensivo  delle
modificazioni  e  integrazioni  intervenute successivamente alla loro
emanazione.
                               Art. 6.
                            Norme finali
1.  Gli  ambiti  territoriali  utili ai fini della convocazione della
Conferenza  dei Comuni di cui all'art. 29 della legge, dopo l'entrata
in  vigore del presente regolamento, sono quelli individuati all'art.
4, comma 1.
2.  Ai  fini  della  validita' della costituzione e del funzionamento
della  Conferenza  dei  Comuni,  trovano ap-plicazione le maggioranze
previste dall'art. 29 della legge.
                               Art. 7.
                          Entrata in vigore
1.  Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Visto, il Presidente: Illy
(Omissis)