Art. 2. Agevolazioni IRAP per le Aziende pubbliche di servizi alla persona succedute alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza 1. A decorrere dall'anno 2008, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) per le aziende pub-bliche di servizi alla persona (ASP), succedute alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e formalmente riconosciute ai sensi delle norme regionali attuative del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 «Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma del-l'art. 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328», e' ridotta di un punto percentuale. 2. Qualora il processo di trasformazione si perfezioni nel 2009, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) per i soggetti di cui al comma 1 e' ridotta, per il solo anno d'imposta 2009, di un ulteriore punto percentuale. 3. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2 sono applicate per l'intero anno di imposta nel quale si perfeziona il processo di trasformazione da IPAB in ASP. 4. E' abrogato l'art. 6 della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27 «Disposizioni in materia di tributi regionali».