Art. 2.
Agevolazioni  IRAP  per  le Aziende pubbliche di servizi alla persona
  succedute alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza

  1.  A  decorrere  dall'anno 2008, l'aliquota dell'imposta regionale
sulle  attivita'  produttive  (IRAP)  per  le  aziende  pub-bliche di
servizi  alla  persona (ASP), succedute alle istituzioni pubbliche di
assistenza  e  beneficenza (IPAB) e formalmente riconosciute ai sensi
delle  norme  regionali  attuative  del  decreto legislativo 4 maggio
2001,  n.  207  «Riordino  del sistema delle istituzioni pubbliche di
assistenza  e  beneficenza,  a  norma  del-l'art.  10  della  legge 8
novembre  2000,  n.  328»,  e'  ridotta  di  un punto percentuale. 2.
Qualora  il  processo  di  trasformazione  si  perfezioni  nel  2009,
l'aliquota  dell'imposta  regionale sulle attivita' produttive (IRAP)
per  i  soggetti  di  cui  al  comma  1  e' ridotta, per il solo anno
d'imposta 2009, di un ulteriore punto percentuale.
  3.  Le  riduzioni di cui ai commi 1 e 2 sono applicate per l'intero
anno di imposta nel quale si perfeziona il processo di trasformazione
da IPAB in ASP.
  4.  E' abrogato l'art. 6 della legge regionale 21 dicembre 2006, n.
27 «Disposizioni in materia di tributi regionali».