Art. 6. Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali 1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, non si applicano le tasse sulle concessioni regionali di cui al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 «Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158», e successive modifiche e integrazioni, limitatamente alle voci della tariffa di seguito elencate: numero d'ordine 2 - Autorizzazione all'apertura ed al-l'esercizio di stabilimenti di produzione e di smercio di acque minerali, naturali od artificiali; numero d'ordine 4 - Autorizzazione all'apertura e all'eser-cizio di: a) stabilimenti termali-balneari, di cure idropiniche, idrote-rapiche, fisiche di ogni specie; b) gabinetti medici ed ambulatori in genere dove si applicano anche saltuariamente la radioterapia e la radiumterapia; numero d'ordine 5 - Autorizzazione per aprire o mantenere in esercizio ambulatori, case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, case o pensioni per gestanti; numero d'ordine 6: a) licenza per la pubblicita' a mezzo della stampa e in qualsiasi altro modo, concernente ambulatori o case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti, stabilimenti termali e altri luoghi ove si pra-ticano cure idropiniche, idroterapiche e fisioterapiche; b) licenza per la pubblicita' a mezzo della stampa o in qual-siasi altro modo, concernente i mezzi per la prevenzione e la cura delle malattie, cure fisiche ed affini.