Art. 6.
    Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, non si applicano le tasse sulle
concessioni  regionali  di cui al decreto legislativo 22 giugno 1991,
n.  230  «Approvazione  della  tariffa  delle tasse sulle concessioni
regionali  ai  sensi  dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281,
come  sostituito  dall'art.  4 della legge 14 giugno 1990, n. 158», e
successive  modifiche  e  integrazioni, limitatamente alle voci della
tariffa  di  seguito  elencate:  numero  d'ordine  2 - Autorizzazione
all'apertura  ed  al-l'esercizio  di  stabilimenti di produzione e di
smercio di acque minerali, naturali od artificiali;
  numero  d'ordine  4  - Autorizzazione all'apertura e all'eser-cizio
di:
   a)    stabilimenti    termali-balneari,   di   cure   idropiniche,
idrote-rapiche, fisiche di ogni specie;
   b)  gabinetti  medici  ed  ambulatori  in genere dove si applicano
anche saltuariamente la radioterapia e la radiumterapia;
  numero  d'ordine  5  -  Autorizzazione  per  aprire  o mantenere in
esercizio  ambulatori, case o istituti di cura medico-chirurgica o di
assistenza ostetrica, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di
accertamento diagnostico, case o pensioni per gestanti;
  numero d'ordine 6:
   a)  licenza per la pubblicita' a mezzo della stampa e in qualsiasi
altro  modo,  concernente  ambulatori  o  case  o  istituti  di  cura
medico-chirurgica  o  di  assistenza  ostetrica,  case o pensioni per
gestanti,  stabilimenti termali e altri luoghi ove si pra-ticano cure
idropiniche, idroterapiche e fisioterapiche;
   b) licenza per la pubblicita' a mezzo della stampa o in qual-siasi
altro  modo,  concernente  i mezzi per la prevenzione e la cura delle
malattie, cure fisiche ed affini.