Art. 2.
Modifiche   all'art.   20  del  regolamento  regionale  n.  1/2002  e
                      successive modificazioni

1.  All'art.  20,  comma  1, lettera c), del regolamento regionale n.
1/2002  e successive modificazioni: a) il numero 1) e' sostituito dal
seguente:
«1) Direzione regionale «Ragioneria generale»»;
b) dopo il numero 1) e' inserito il seguente:
«1-bis) Direzione regionale «Economia e Finanza»».