Art. 2. Modifiche all'art. 20 del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni 1. All'art. 20, comma 1, lettera c), del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni: a) il numero 1) e' sostituito dal seguente: «1) Direzione regionale «Ragioneria generale»»; b) dopo il numero 1) e' inserito il seguente: «1-bis) Direzione regionale «Economia e Finanza»».